(Convenzione-art. 31)
                             Articolo 31 
                              DENUNCIA 
 
  1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da
parte  di  uno  Stato  contraente.  Ciascuno  Stato  contraente  puo'
denunciare   la   presente   Convenzione,   per   via    diplomatica,
notiticandone per iscritto la cessazione almeno sei mesi prima  della
fine di ogni anno solare successivo all'anno  di  entrata  in  vigore
della presente Convenzione. 
  2. In tale caso. la presente Convenzione cessera' di avere effetto: 
    (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla
fonte per le somme pagate o  accreditate  successivamente  alla  fine
dell'anno solare nel quale e' stata notificata la denuncia, e 
    (ii) con riferimento a tutte le  altre  imposte,  per  i  periodi
fiscali che iniziano dopo la fine di tale anno. 
  3. In caso di denuncia, lo Stato contraente sara'  vincolato  dalle
disposizioni del paragralo  2  dell'Articolo  25  con  riferimento  a
qualsiasi informazione ottenuta ai sensi della presente Convenzione. 
  IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente  autorizzati  a  farlo,
hanno firmato la presente Convenzione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico