(Convenzione 190-art. 11)
                             Articolo 11 
 
    In consultazione con  le  organizzazioni  di  rappresentanza  dei
datori di lavoro e  dei  lavoratori,  ciascun  Membro  e'  tenuto  ad
adoperarsi al fine di garantire che: 
      a) la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto
delle politiche nazionali  pertinenti,  come  quelle  in  materia  di
salute e sicurezza, parita' e non discriminazione sul lavoro, nonche'
quelle in materia di migrazione; 
      b) siano  messi  a  disposizione  dei  datori  di  lavoro,  dei
lavoratori  e  delle  rispettive  organizzazioni,  come  pure   delle
autorita' competenti, misure di orientamento, risorse,  formazione  o
altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui  temi
della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la
violenza e le molestie di genere; 
      c) vengano attuate iniziative in materia, tra cui  campagne  di
sensibilizzazione.