(Allegato-art. 25)
Articolo 25 - Rapporti con altri strumenti internazionali 
 
1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti  e  gli  obblighi
derivanti dalle disposizioni di altri strumenti  internazionali  alle
quali le Parti della presente  Convenzione  sono  Parti  o  diventano
Parti e che contengono disposizioni sulla stessa materia disciplinata
dalla  Convenzione.  Tuttavia,   qualora   le   Parti   decidano   di
disciplinare le stesse materie trattate  nella  presente  Convenzione
diversamente da quanto previsto dalla  presente  Convenzione,  devono
farlo in modo non incompatibile con gli obiettivi e i principi  della
stessa. 
 
2. Le Parti della presente  Convenzione  possono  concludere  accordi
bilaterali o multilaterali  tra  di  loro  sui  temi  trattati  dalla
Convenzione al fine di completare o rafforzare le sue disposizioni  o
facilitare l'applicazione dei principi contenuti nella stessa.