Articolo 25 - Rapporti con altri strumenti internazionali 1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali alle quali le Parti della presente Convenzione sono Parti o diventano Parti e che contengono disposizioni sulla stessa materia disciplinata dalla Convenzione. Tuttavia, qualora le Parti decidano di disciplinare le stesse materie trattate nella presente Convenzione diversamente da quanto previsto dalla presente Convenzione, devono farlo in modo non incompatibile con gli obiettivi e i principi della stessa. 2. Le Parti della presente Convenzione possono concludere accordi bilaterali o multilaterali tra di loro sui temi trattati dalla Convenzione al fine di completare o rafforzare le sue disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi contenuti nella stessa.