(all. 3 - art. 1)
                                                          Allegato c)

                 I PIANI DI INTERVENTO TERRITORIALI

    In  relazione  a  quanto  gia' condiviso con l'accordo in sede di
Conferenza  unificata  25 novembre  2004,  le regioni predispongono -
avvalendosi  dei Comitati per l'IFTS, tenendo conto degli indirizzi e
dei  programmi  di  sviluppo  provinciali,  e con i supporti ritenuti
opportuni  -  le  linee  di  programmazione  dei  piani  triennali di
intervento,  con  priorita' per aree e settori del proprio territorio
nelle   quali   siano   individuate   particolari  esigenze  connesse
all'innovazione  tecnologica  e  alla  ricerca, in collaborazione con
universita',  imprese,  istituti superiori, organismi di formazione e
centri  di  ricerca, fermo restando, per quanto riguarda gli istituti
tecnici  superiori,  il  riferimento  alle  aree  di  cui all'art. 7,
comma 1.
1. Articolazione dei piani di intervento.
    Le   regioni   nella   predisposizione  dei  piani  regionali  si
riferiscono agli ambiti di intervento di seguito richiamati:
      a) la   costituzione,   secondo   le   linee   guida  contenute
nell'allegato a), degli istituti tecnici superiori di cui al Capo II;
      b) la realizzazione dei percorsi di cui al Capo III;
      c) l'attuazione  delle  misure  di  cui  all'art.  2,  comma 1,
lettera c).
    Nel  triennio  2007/2009  assumono  rilievo  anche  le misure per
realizzare  il  raccordo con gli interventi previsti dalla precedente
programmazione  2004/2006  dei  piani regionali di cui all'accordo in
sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004.
2. Risorse.
    Le  risorse  nazionali  iscritte  sul  fondo  di  cui  alla legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875, indicate all'art. 12 del
presente decreto, sostengono la realizzazione dei piani di intervento
delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e Bolzano, fermo
restando  il contributo delle regioni e delle province autonome nella
misura di almeno il 30% delle risorse nazionali.
3. Parametri di riferimento per la determinazione dei costi.
    Il contributo annuale del Ministero della pubblica istruzione per
il  finanziamento  del  piano regionale e' commisurato sulla base dei
seguenti parametri di riferimento:
      costo allievo/ora: 6/8 euro;
      numero minimo di allievi per corso: 20;
      durata del percorso:
        a) tipologia di intervento: piani di attivita' degli istituti
tecnici  superiori, comprensivi dei percorsi e delle attivita' di cui
al Capo II.
        percorsi   per   il  conseguimento  del  diploma  di  tecnico
superiore  -  numero  di ore formative previste: 1800/2000; limite di
costo  previsto,  di regola, per percorsi formativi della durata di 4
semestri: 300.000 euro;
        attivita'  comprese  nei  programmi  triennali degli istituti
tecnici  superiori (diverse dalla progettazione e dalla realizzazione
dei percorsi formativi) previste nell'allegato a): il 30% della somma
stanziata per i percorsi formativi;
        contributo   alle   spese   di   funzionamento   e  dotazioni
strumentali  necessarie  alla  realizzazione  dei  percorsi  e  delle
attivita'  di cui sopra: non oltre il 30% della somma stanziata per i
percorsi formativi.
        b) tipologia di intervento: percorsi di cui al Capo III.
        percorsi    per   il   conseguimento   del   certificato   di
specializzazione   tecnica   superiore  -  numero  di  ore  formative
previste: 800/1000; limite di costo previsto, di regola, per percorsi
formativi della durata di 2 semestri: 160.000 euro.
        c) tipologia di intervento: misure di sistema.
        alle   misure   di   sistema  di  cui  all'art.  2,  comma 1,
lettera c),  puo'  essere  destinato  non  piu' del 10% delle risorse
complessive del fondo di cui all'art. 12, comma 6.
    Eventuali  scostamenti  rispetto  ai  parametri  di  costo  sopra
indicati devono essere adeguatamente motivati dai richiedenti.
    Allo  scopo  di  facilitare  l'integrazione delle risorse, per le
suddette  tipologie di attivita' e i relativi costi ammissibili si fa
riferimento      a      quanto     stabilito     dalle     istruzioni
amministrativo-contabili  emanate  dal  Ministero  del lavoro e della
previdenza  sociale  per  le attivita' cofinanziate dal fondo sociale
europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali.
    Categorie di spesa.
    Ai fini della comparabilita' dei costi a livello nazionale, si fa
riferimento alle seguenti categorie di spesa:
      a) spese per insegnanti, per direzione e coordinamento, ecc.;
      b) spese per allievi;
      c) spese di funzionamento e gestione;
      d) altre  spese  (ad  es. progettazione, elaborazione materiali
didattici,    pubblicizzazione    dell'intervento,    selezione   dei
partecipanti,   orientamento   e  accompagnamento  dei  partecipanti,
monitoraggio e valutazione).
    Gli   standard   di   costo   previsti  al  presente  punto  sono
rideterminati  ogni  tre  anni  con  accordo  in  sede  di Conferenza
unificata a norma del decreto legislativo n. 281/1997.
4. Ammissione ai contributi del fondo di cui all'art. 12, comma 1.
    I  piani  territoriali,  di  durata  triennale,  riguardanti  gli
interventi di cui all'art. 11, comma 1, sono sostenuti dal contributo
del   Ministero   della  pubblica  istruzione  secondo  le  modalita'
stabilite all'art. 12, comma 4.
5.  Indicazioni  generali  per la costituzione degli istituti tecnici
  superiori.
    Le  regioni  che, nell'ambito della loro autonomia, prevedono nei
piani  territoriali di cui all'art. 11 la costituzione degli istituti
tecnici  superiori,  invitano  -  secondo procedure e criteri da loro
definiti  -  gli  istituti  tecnici  e  gli  istituti professionali a
presentare  le  proprie  candidature quali istituzioni di riferimento
per  la  costituzione  degli  istituti  tecnici superiori, secondo il
modello   organizzativo   della   fondazione  di  partecipazione,  in
partenariato con i soggetti indicati al punto 2 dell'allegato a).
    Con  la  presentazione  della candidatura, gli istituti tecnici e
professionali  e  le  strutture  formative  accreditate  chiedono  di
accedere,   ai   fini   della   costituzione   della   fondazione  di
partecipazione  secondo  le  linee  guida  di cui all'allegato a), ai
contributi  statali  disponibili  sul  fondo  di  cui  alla  legge n.
296/2006,  art.  1,  comma 875  e a quelli conferiti dalle regioni in
misura non inferiore al 30% del predetto contributo.
    Gli   altri   componenti   il   partenariato   al  momento  della
presentazione  della  candidatura devono dimostrare di poter disporre
del  patrimonio  necessario  alla  costituzione  della  fondazione in
termini  di  risorse finanziarie, strutture logistiche e di dotazioni
minime di laboratorio.
    Le  regioni  procedono  alla  selezione delle candidature secondo
procedure e criteri da esse definiti.