(Convenzione - art. 45)
                  Articolo 45 
1. La presente Convenzione sara' aperta presso la sede 
dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  a  New  York  fino  al  31
dicembre   1969   alla   firma   di   tutti    gli    Stati    membri
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri  di  una  delle  sue
istituzioni specializzate o dell'agenzia internazionale  dell'Energia
Atomica  o  Parti  dello  Statuto  della  Corte   Internazionale   di
Giustizia, e di ogni altro  Stato  invitato  dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  a  divenire  Parte  della
Convenzione. 
2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti 
di  ratifica  saranno  depositati  presso  il   Segretario   generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
3. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni 
Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di
adesione saranno depositati presso il Segretario Generale. 
4. Al momento in cui firmera' la presente Convenzione o 
depositera' il proprio strumento di  ratifica  o  di  adesione,  ogni
Stato notifichera' al Segretario generale il segno distintivo che  ha
scelto perche' sia apposto in circolazione internazionale sui veicoli
che ha immatricolati conformemente alle disposizioni dell'allegato  3
della  presente  Convenzione.  Con  un'altra  notifica   diretta   al
Segretario generale, ogni Stato puo' cambiare il segno distintivo che
aveva scelto in precedenza.