(Convenzione - art. 46)
    


                 Articolo 46
1.    Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera'
la presente Convenzione o vi aderira', o  in  ogni  altro  successivo
momento,  dichiarare  con notifica diretta al Segretario generale che
la Convenzione diviene applicabile a  tutti  i  territori  o  ad  uno
qualunque  tra  essi, di cui assicura le relazioni internazionali. La
Convenzione  diverra'  applicabile  al  territorio  o  ai   territori
designato/i  nella  notifica  trenta  giorni  dopo  la data in cui il
Segretario generale avra' ricevuto  tale  notifica  o  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  Convenzione  per  lo  Stato  che invia la
notifica, se tale data e' posteriore alla precedente.
2.   Ogni Stato che avra' fatto una dichiarazione  in  virtu'  del
paragrafo   1   del   presente  articolo  potra'  in  qualsiasi  data
successiva, con notifica diretta al Segretario  generale,  dichiarare
che  la  Convenzione  cessera'  di  essere  applicabile al territorio
designato  nella  notifica  e  la  Convenzione  cessera'  di   essere
applicabile  al  detto  territorio  un  anno  dopo  la data in cui il
Segretario generale avra' ricevuto tale notifica.
3.   Ogni Stato che invia una notifica in virtu' del  paragrafo  1
del  presente  articolo  notifichera'  al  Segretario generale il o i
segni distintivi che ha scelto perche' siano apposti in  circolazione
internazionale  sui  veicoli  che  sono stati immatricolati sul o sui
territori interessati conformemente alle disposizioni dell'allegato 3
della  presente  Convenzione,  con  un  altra  notifica  diretta   al
Segretario generale, ogni Stato puo' cambiare il segno distintivo che
aveva scelto in precedenza.