(Convenzione - art. 49)
    


                       Articolo 49
1. Dopo un periodo di un anno a  partire  dall'entrata  in  vigore
della presente Convenzione, ogni Parte contraente potra' proporre uno
o  piu'  emendamenti  alla  Convenzione. Il testo di ogni proposta di
emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sara' inviato  al
Segretario  generale che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti.
Le Parti contraenti avranno la possibilita'  di  fargli  sapere,  nel
termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione:
a)   se accettano l'emendamento, oppure
b)   se esse lo rifiutano, oppure
c)       se  desiderano  che  sia  convocata  una  conferenza  per
esaminarlo. Il Segretario generale trasmettera' egualmente  il  testo
dell'emendamento  proposto  a  tutti  gli  altri  Stati  previsti  al
paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione.
2.a) Ogni proposta  di  emendamento  che  sara'  stata  comunicata
conformemente  alle  disposizioni  del  paragrafo  precedente,  sara'
considerata accettata se, nel termine di dodici  mesi  sopraindicato,
meno  del  terzo  delle  Parti  contraenti  informano  il  Segretario
generale sia che esse respingono l'emendamento,  sia  che  desiderano
che  sia  convocata  una  Conferenza  per  esaminarlo.  Il Segretario
generale notifichera' a tutte le Parti contraenti ogni accettazione e
ogni  rifiuto  dell'emendamento  proposto  ed   ogni   richiesta   di
convocazione  di  una  conferenza.  Se il numero totale dei rifiuti e
delle richieste ricevuti durante il  termine  specificato  di  dodici
mesi  e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti,
il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti  contraenti  che
l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine
di  dodici  mesi  specificato  nel  paragrafo precedente per tutte le
Parti contraenti, ad eccezione di  quelle  che,  durante  il  termine
specificato, hanno respinto l'emendamento o richiesto la convocazione
di una conferenza per esaminarlo.
b)    Ogni Parte contraente che durante il detto termine di dodici
mesi, avra' respinto una  proposta  di  emendamento  o  richiesto  la
convocazione  di  una  conferenza  per  esaminarlo,  potra'  ad  ogni
momento, dopo lo scadere di tale termine,  notificare  al  Segretario
generale   che   accetta  l'emendamento  ed  il  Segretario  generale
comunichera'  tale  notifica  a  tutte  le  altre  Parte  contraenti.
L'emendamento  entrera' in vigore per le Parti contraenti che avranno
notificato la loro accettazione  sei  mesi  dopo  che  il  Segretario
generale avra' ricevuto la loro notifica.
3.        Se  un  emendamento  proposto  non  e'  stato  accettato
conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel  termine
di  dodici  mesi  specificato   al paragrafo 1 del presente articolo,
meno della meta' del numero totale delle Parti  contraenti  informano
il  Segretario  generale che esse respingono l'emendamento proposto e
se almeno un terzo del numero totale delle Parti  contraenti  ma  non
meno di dieci lo informano che esse lo accettano o che desiderano sia
riunita   una  conferenza  per  esaminarlo,  il  Segretario  generale
convochera' una conferenza  allo  scopo  di  esaminare  l'emendamento
proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtu'
del paragrafo 4 del presente articolo.
4.         Se  una  conferenza  e'  convocata  conformemente  alle
disposizioni del paragrafo 3 del  presente  articolo,  il  Segretario
generale  vi  invitera'  tutti  gli  Stati  previsti  al  paragrafo 1
dell'articolo 45 della presente Convenzione. Egli richiedera' a tutti
gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al piu' tardi sei
mesi prima della  data  di  apertura,  tutte  le  proposte  che  essi
desiderano   che   siano  esaminare  dalla  detta  Conferenza,  oltre
all'emendamento proposto e comunichera' queste proposte,  almeno  tre
mesi prima della data di apertura della conferenza, a tutti gli Stati
invitati alla Conferenza.
5.a)  Ogni  emendamento  alla  presente Convenzione sara' ritenuto
accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati  rappresentanti
alla  Conferenza,  purche'  tale  maggioranza  raggruppi almeno i due
terzi  delle  Parti  contraenti  rappresentate  alla  Conferenza.  Il
Segretario   generale   notifichera'  a  tutte  le  Parti  contraenti
l'adozione dell'emendamento e questo entrera' in vigore  dodici  mesi
dopo  la  data  di  tale  notifica  per tutte le Parti contraenti, ad
eccezione di quelle che, durante tale periodo, avranno notificato  al
Segretario generale che esse respingono l'emendamento.
b)      Ogni  Parte  contraente  che avra' respinto un emendamento
durante il detto periodo di dodici  mesi  potra',  in  ogni  momento,
notificare   al  Segretario  generale  che  essa  lo  accetta  ed  il
Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti
contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte  contraente
che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui
il  Segretario  generale  avra'  ricevuto la notifica o alla fine del
detto periodo  di  dodici  mesi  se  tale  data  e'  posteriore  alla
precedente.
6.      Se  la  proposta  di emendamento non e' ritenuta accettata
conformemente  al  paragrafo  2  del  presente  articolo,  e  se  non
concorrono  le  condizioni  prescritte  al  paragrafo  3 del presente
articolo per  la  convocazione  di  una  conferenza  la  proposta  di
emendamento sara' considerata respinta.