(Convenzione - art. 52)
    


               Articolo 52
Ogni  controversia  tra  due  o  piu'  Parti  contraenti  relativa
all'interpretazione o all'applicazione  della  presente  Convenzione,
che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in
altro  modo,  potra'  essere  portata,  su richiesta di una qualunque
delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale
di Giustizia, per essere decisa da questa.