(Convenzione - art. 53)
    


             Articolo 53
Nessuna disposizione della presente Convenzione sara' interpretata
come interdizione ad una Parte  contraente  di  adottare  le  misure,
compatibili  con le misure della Carta delle Nazioni Unite e limitate
alle esigenze della situazione, che essa ritiene  necessarie  per  la
propria sicurezza esterna o interna.