(Convenzione - art. 55)
                     Articolo 55 
Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli 
articoli 49 e 54 della presente Convenzione, il  Segretario  generale
notifichera' a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1  dell'articolo
45: 
a) le firme, le ratifiche, e le adesioni ai sensi dell'articolo 
45; 
b) le notifiche e le dichiarazioni ai sensi del paragrafo 4 
dell'articolo 45 e dell'articolo 46; 
c) le date dell'entrata in vigore della presente Convenzione in 
virtu' dell'articolo 47; 
d) la data dell'entrata in vigore degli emendamenti alla 
presente Convenzione conformemente ai par. 2 e 5 dell'articolo 49; 
e) le denunce ai sensi dell'articolo 50; 
f) l'abrogazione della presente Convenzione ai sensi 
dell'articolo 51.