(Convenzione - art. 56)
Articolo 56 
L'originale della presente Convenzione, fatta in un solo 
esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e  russa,  i
cinque testi facenti egualmente  fede,  sara'  depositato  presso  il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,  che  ne
trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al
paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione. 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari debitamente 
autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno  firmato  la  presente
Convenzione. 
Fatta a Vienna, l'8 novembre 1968.