(Convenzione - Allegato 5)
    


Allegato 5
CONDIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI ED AI RIMORCHI
1.    Le Parti contraenti che, conformemente all'articolo primo comma
n)  della  Convenzione,  hanno  dichiarato  di  voler  assimilare  ai
motocicli  i  veicoli  a tre ruote il cui peso a vuoto non superi 400
kg. (900 libbre) debbono assoggettare tali veicoli alle  prescrizioni
imposte  dal  presente allegato sia per i motocicli sia per gli altri
autoveicoli.
2.  Ai sensi del presente allegato, il termine "rimorchio" si applica
solo a quelli destinati ad essere agganciati ad un'autovettura.
3.    Senza  pregiudizio  delle  disposizioni   del   paragrafo   2.a
dell'articolo  3  della  Convenzione, ogni Parte contraente puo', per
gli autoveicoli che essa  immatricola  e  per  i  rimorchi  che  essa
ammette  alla  circolazione  in  virtu'  della  propria  legislazione
nazionale, imporre delle prescrizioni che completino le  disposizioni
del presente allegato o piu' rigorose di queste.
Capitolo I
Frenatura
4.  Ai fini del presente capitolo,
a)  il termine "ruote di un asse" indica le ruote simmetriche, oppure
sensibilmente  simmetriche,  rispetto  al piano longitudinale mediano
del veicolo, anche se esse non si trovano su di uno stesso  asse  (un
asse tandem e' contato come due assi);
b)   il termine "freno di servizio" indica il dispositivo normalmente
utilizzato per rallentare o fermare il veicolo;
c)   il  termine  "freno  di  stazionamento"  indica  il  dispositivo
utilizzato  per  mantenere  immobile,  in  assenza del conducente, il
veicolo o, nel caso di un rimorchio, il rimorchio allorche' questo e'
distaccato;
d)  il termine "freno di soccorso" indica il dispositivo destinato  a
rallentare  e  ad  arrestare  il veicolo in caso di insufficienza del
freno di servizio.
A. Frenatura degli autoveicoli diversi dai motocicli.
5.  Ogni autoveicolo diverso da un motociclo deve  essere  munito  di
freni che possano essere azionati facilmente, da parte del conducente
installato al suo posto di guida. Questi freni dovranno assicurare le
tre funzioni di frenatura sottoindicate:
a)    un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di
fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace quali che  siano  le  sue
condizioni  di  carico  e  la pendenza ascendente o discendente della
strada sulla quale circola;
b)  un freno di stazionamento che consenta di  mantenere  il  veicolo
immobile,  quali  che  siano  le  sue condizioni di carico, su di una
pendenza ascendente o discendente del 16%, le  superfici  attive  dei
freni  restando  mantenute in posizione di bloccaggio per mezzo di un
dispositivo ad azione puramente meccanica;
c)  un freno di soccorso che consenta di rallentare e di arrestare il
veicolo, quali che siano le sue  condizioni  di  carico,  su  di  una
distanza  ragionevole,  anche  in  caso di insufficienza del freno di
servizio.
6.   Con riserva delle disposizioni  del  paragrafo  5  del  presente
allegato,  i  dispositivi che assicurano le tre funzioni di frenatura
(freno di servizio, freno  di  soccorso  e  freno  di  stazionamento)
possono  avere  delle  parti  comuni;  la combinazione dei comandi e'
ammessa solo a condizione che rimangano almeno due comandi distinti.
7.  Il freno di servizio deve agire su tutte le  ruote  del  veicolo;
tuttavia,  sui  veicoli  aventi piu' di due assi, le ruote di un asse
possono non essere frenate.
8.    Il  freno  di  soccorso deve poter agire almeno si una ruota di
ciascun lato del piano longitudinale mediano del veicolo;  la  stessa
disposizione si applica al freno di stazionamento.
9.    Il freno di servizio ed il freno di stazionamento debbono agire
su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente
per mezzo di pezzi sufficientemente robusti.
10. Nessuna superficie frenata deve poter essere  disinnestata  dalle
ruote.   Tuttavia,  tale  disinnesto  e'  ammesso  per  alcune  delle
superfici frenate, a condizione:
a)  che esso sia soltanto momentaneo, per esempio durante  un  cambio
dei rapporti di trasmissione;
b)    che, nel caso del freno di stazionamento esso non sia possibile
senza l'azione del conducente, e
c)  che, nel caso del freno di servizio  o  del  freno  di  soccorso,
l'azione   di  frenatura  continui  a  poter  essere  esercitata  con
l'efficienza prescritta conformemente al  paragrafo  5  del  presente
allegato.
B. Frenatura dei rimorchi.
11.  Senza  pregiudizio  delle  disposizioni  del  paragrafo 17-c del
presente allegato, ogni rimorchio diverso  da  un  rimorchio  leggero
deve essere munito di freni, e precisamente:
a)    un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di
fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, quali che siano  le  sue
condizioni  di  carico  e  la pendenza ascendente o discendente della
strada sulla quale circola;
b)  un freno di stazionamento che consenta di mantenere  immobile  il
veicolo,  su  di  una  pendenza  ascendente o discendente del 16%, le
superfici  attive  del  freno  restando  mantenute  in  posizione  di
bloccaggio per mezzo di un dispositivo ad azione puramente meccanica.
La  presente  disposizione non si applica ai rimorchi che non possono
essere distaccati dal veicolo trattore  senza  l'aiuto  di  utensili,
purche'  le  esigenze  relative alla frenatura di stazionamento siano
rispettate per il complesso di veicoli.
12. I  dispositivi  che  assicurano  le  due  funzioni  di  frenatura
(servizio e stazionamento) possono avere delle parti comuni.
13. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote del rimorchio.
14.  Il  freno  di  servizio  deve  poter essere azionato mediante il
comando della frenatura di servizio del veicolo  trattore,  tuttavia,
se il peso massimo autorizzato del rimorchio non supera 3500 kg (7700
libbre), il freno puo' essere realizzato in modo da non potere essere
azionato,  durante  la  marcia,  che  dal  semplice avvicinamento del
rimorchio al veicolo trattore (frenatura per inerzia).
15. Il freno di servizio ed il freno di stazionamento  debbono  agire
su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente
per mezzo di pezzi sufficientemente robusti.
16.  I dispositivi di frenatura debbono essere tali che l'arresto del
rimorchio sia assicurato  automaticamente  in  caso  di  rottura  del
dispositivo  di  accoppiamento,  durante  la  marcia.  Tuttavia, tale
prescrizione non si applica ai rimorchi ad un solo asse o a due  assi
distanti  uno  dall'altro  meno di un metro (40 pollici) a condizione
che il loro peso massimo autorizzato non superi 1500 kg (3300 libbre)
e,  ad  eccezione  dei  semirimorchi,  che  siano  muniti,  oltre  al
dispositivo di accoppiamento, del collegamento secondario previsto al
paragrafo 58 del presente allegato.
C. Frenatura dei complessi di veicoli
17.  Oltre  alle disposizioni delle parti A e B del presente capitolo
relative  ai   veicoli   isolati   (autoveicoli   e   rimorchi),   le
sottoindicate disposizioni si applicano ai complessi di tali veicoli:
a)    i  dispositivi di frenatura montati su ciascuno dei veicoli che
compongono il complesso debbono essere compatibili;
b)   l'azione del freno  di  servizio  deve  essere  convenientemente
ripartita e sincronizzata fra i veicoli che compongono il complesso;
c)    il peso massimo autorizzato di un rimorchio non provvisto di un
freno di servizio non deve superare la meta' della somma del  peso  a
vuoto del veicolo trattore e del peso del conducente.
D. Frenatura dei motocicli
18.  a)  Ogni  motociclo  deve essere provvisto di due dispositivi di
frenatura di cui uno agisca almeno sulla o sulle ruote anteriori;  se
al  motociclo  e'  aggiunta una carrozzetta, la frenatura della ruota
della carrozzetta non e' richiesta.  Tali  dispositivi  di  frenatura
debbono permettere di rallentare il motociclo e di arrestarlo in modo
sicuro,  rapido  ed  efficace,  quali  che siano le sue condizioni di
carico e la pendenza ascendente o discendente  della  strada  su  cui
circola.
b)    Oltre  ai  dispositivi  previsti  al  capoverso a) del presente
paragrafo, i motocicli a tre  ruote  simmetriche  rispetto  al  piano
longitudinale  mediano  del  veicolo  debbono  essere provvisti di un
freno di stazionamento  che  risponda  alle  condizioni  indicate  al
capoverso b) del paragrafo 5 del presente allegato.
Capitolo II
Luci e dispositivi riflettenti
19. Ai fini del presente capitolo, il termine:
"Proiettore  di  profondita'  indica la luce del veicolo che serve ad
illuminare la strada a grande distanza innanzi a tale veicolo;
"Proiettore di incrocio" indica la luce  del  veicolo  che  serve  ad
illuminare  la  strada  innanzi  a  tale veicolo senza abbagliare ne'
disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso inverso  e
gli altri utenti della strada;
"Luce di posizione anteriore" indica la luce del veicolo che serve ad
indicare la presenza e la larghezza di tale veicolo visto dalla parte
anteriore;
"Luce  di  posizione posteriore" indica la luce del veicolo che serve
ad indicare la presenza e la larghezza di tale  veicolo  visto  dalla
parte posteriore;
"Luce  di  arresto"  indica la luce del veicolo che serve ad indicare
agli altri utenti della strada che si trovano dietro tale veicolo che
il suo conducente aziona il freno di servizio;
"Proiettore fendi nebbia" indica la luce  del  veicolo  che  serve  a
migliorare  l'illuminazione della strada in caso di nebbia, di caduta
di neve, di temporale o di nubi di polvere;
"Proiettore di retromarcia" indica la luce del veicolo che  serve  ad
illuminare  la  strada verso la parte posteriore di tale veicolo e ad
avvisare gli altri utenti della strada  che  il  veicolo  esegue  una
retromarcia o e' sul punto di eseguirla;
"Indicatore  di  direzione"  indica  la luce del veicolo che serve ad
indicare agli utenti della strada che il conducente  ha  l'intenzione
di cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
"Catadiottro" indica un dispositivo che serve ad indicare la presenza
di  un  veicolo mediante la riflessione della luce proveniente da una
sorgente  luminosa  non  collegata  a  tale   veicolo,   ed   essendo
l'osservatore posto presso tale sorgente luminosa;
"Superficie  luminosa"  indica  per le luci la superficie visibile da
cui e' emessa la luce e per  i  catadiottri  la  superficie  visibile
rifrangente;
20.  I  colori  delle  luci  previste  nel  presente capitolo debbono
essere,  per  quanto  possibile,  conformi  alle   definizioni   date
nell'appendice del presente allegato.
21.  Ad  eccezione  dei  motocicli,  ogni autoveicolo suscettibile di
superare su strada piana la velocita' di 40 km  (25  miglia)  all'ora
deve  essere  provvisto  nella  parte  anteriore di un numero pari di
proiettori di profondita' emettenti luce di colore bianco  o  giallo-
selettivo  capaci  di illuminare efficacemente la strada di notte con
tempo chiaro su di una distanza di almeno  100  m  (325)  davanti  al
veicolo. I bordi esterni della superficie luminosa del proiettore non
debbono  in  alcun  caso  trovarsi  piu'  vicini all'estremita' della
larghezza del veicolo dei bordi esterni della superficie luminosa dei
proiettori di incrocio.
22. Ad eccezione dei  motocicli,  ogni  autoveicolo  suscettibile  di
superare  su  strada  piana  la velocita' di 10 Km (6 miglia) all'ora
deve  essere  provvisto  nella  parte  anteriore  di  due  proiettori
d'incrocio  emettenti  luce  bianca  o  giallo-selettivo,  capaci  di
illuminare efficacemente la strada di notte con tempo  chiaro  su  di
una  distanza di almeno 40 m. (130 piedi) davanti al veicolo. Da ogni
lato, il punto della  superficie  luminosa  piu'  lontano  dal  piano
longitudinale  mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m. (16
pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo. Un  autoveicolo
non  deve  essere  provvisto di piu' di due proiettori di incrocio. I
proiettori di incrocio debbono essere regolati in maniera  da  essere
conformi alla definizione del paragrafo 19 del presente allegato.
23.  Ogni  autoveicolo  diverso  da  un  motociclo  a due ruote senza
carrozzetta deve essere munito nella parte anteriore di due  luci  di
posizione anteriore bianche; tuttavia, il giallo-selettivo e' ammesso
per  le  luci  di  posizione  anteriori incorporate nei proiettori di
profondita' o nei proiettori di incrocio che emettono fasci  di  luce
giallo-selettivo. Tali luci di posizione anteriori, allorche' sono le
sole  luci  accese verso l'avanti del veicolo debbono essere visibili
di notte con tempo chiaro ad una  distanza  di  almeno  300  m  (1000
piedi) senza abbagliare ne' disturbare indebitamente gli altri utenti
della  strada.  Da ogni lato, il punto della superficie luminosa piu'
lontano dal piano  longitudinale  e  mediano  del  veicolo  non  deve
distare  oltre  0,40  m. (16 pollici) dall'estremita' della larghezza
del veicolo.
24.a) Ogni autoveicolo diverso da un  motociclo  a  due  ruote  senza
carrozzetta deve essere provvisto sulla parte posteriore di un numero
pari  di  luci  di  posizione  posteriore rosse visibili di notte con
tempo chiaro ad una distanza di  almeno  300  m  (1000  piedi)  senza
abbagliare  ne'  disturbare  indebitamente  gli  altri  utenti  della
strada. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano
dal piano longitudinale del veicolo non deve distare oltre 0,40 m (16
pollici) dall'estremita' della larghezza del  rimorchio.  Tuttavia  i
rimorchi  la  cui  larghezza  non  supera 0,80 m (32 pollici) possono
essere provvisti di una sola di tali luci se sono   agganciati ad  un
motociclo a due ruote senza carrozzetta.
b)  Ogni rimorchio deve essere provvisto sulla parte posteriore di un
numero pari di luci di posizione posteriori rosse visibili  di  notte
con  tempo  chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi) senza
abbagliare  ne'  disturbare  indebitamente  gli  altri  utenti  della
strada.  Da  ciascun  lato,  il  punto della superficie luminosa piu'
lontano dal  piano  longitudinale  mediano  del  rimorchio  non  deve
distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del
rimorchio.  Tuttavia,  i  rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m
(32 pollici) possono essere provvisti di una sola  di  tali  luci  se
sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta.
25.  Ogni  autoveicolo o rimorchio che reca sulla parte posteriore un
numero di immatricolazione deve essere munito di  un  dispositivo  di
illuminazione  di  detto  numero, tale che quest'ultimo, allorche' e'
illuminato dal dispositivo, sia leggibile di notte con tempo  chiaro,
a  veicolo  fermo,  ad  una  distanza  di 20 m (65) piedi dalla parte
posteriore del veicolo, tuttavia, ogni Parte contraente puo'  ridurre
tale   distanza   minima   di  leggibilita'  di  notte  nella  stessa
proporzione e per gli stessi veicoli per i quali  abbia  ridotto,  in
applicazione  del  paragrafo  2 dell'allegato 2 della Convenzione, la
distanza minima di leggibilita' di giorno.
26. Su ogni autoveicolo (compresi i motocicli) e  su  ogni  complesso
costituito  da un autoveicolo e da uno o piu' rimorchi i collegamenti
elettrici debbono essere tali che  i  proiettori  di  profondita',  i
proiettori di incrocio i proiettori fendinebbia, le luci di posizioni
anteriori  dell'autoveicolo  ed il dispositivo previsto al precedente
paragrafo 25 possano essere messi in funzione soltanto quando le luci
di posizione posteriori dell'autoveicolo o del complesso di  veicoli,
situate piu' indietro, sono anch'esse in funzione.
Tuttavia,  tale  condizione  non  e'  imposta  per  i  proiettori  di
profondita' o per i proiettori di incrocio quando sono utilizzati per
dare  gli  avvertimenti  luminosi  previsti  al  paragrafo  5   della
Convenzione. Inoltre i collegamenti elettrici debbono essere tali che
le  luci  di posizione anteriori dell'autoveicolo siano sempre accese
quando  sono  accesi  i  proiettori  di  incrocio,  i  proiettori  di
profondita' o i proiettori fendinebbia.
27.  Ogni  autoveicolo  diverso  da  un  motociclo  a due ruote senza
carrozzetta deve essere provvisto nella parte  posteriore  di  almeno
due catadiottri rossi di forma triangolare. Da ciascun lato, il punto
della  superficie  luminosa  piu'  lontano  dal  piano  longitudinale
mediano  del  veicolo  non  deve  distare  oltre 0,40 m. (16 pollici)
dall'estremita' della larghezza del veicolo.  I  catadiottri  debbono
essere  visibili, per il conducente di un veicolo, di notte con tempo
chiaro, ad una distanza di almeno  150  m  (500  piedi)  quando  sono
illuminati dai proiettori di profondita' di tale veicolo.
28.  Ogni  rimorchio  deve essere provvisto nella parte posteriore di
almeno due catadiottri rossi. Tali catadiottri debbono avere la forma
di un triangolo  equilatero  con  un  vertice  in  alto  ed  un  lato
orizzontale;  la misura dei suoi lati deve essere compresa fra 0,15 m
(6 pollici) e 0,20 m (8 pollici); nessuna luce di  segnalazione  deve
essere  posta  all'interno  del  triangolo.  Tali catadiottri debbono
soddisfare alla  condizione  di  visibilita'  fissata  al  precedente
paragrafo 27. Da ciascun lato il punto della superficie luminosa piu'
lontano  dal  piano  longitudinale  mediano  del  rimorchio  non deve
distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del
rimorchio. Tuttavia, i rimorchi, la cui larghezza non supera  0,80  m
(32  pollici) possono essere provvisti di un solo catadiottro se sono
agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta.
29. Ogni rimorchio deve esser provvisto nella parte anteriore di  due
catadiottri  bianchi  di  forma  non  triangolare.  Tali  catadiottri
debbono soddisfare alle condizioni di installazione e di  visibilita'
fissate al precedente paragrafo 27.
30.  Un rimorchio deve essere provvisto, nella parte anteriore di due
luci di posizione anteriori bianche quando la  sua  larghezza  supera
1,60  m  (5 piedi e 4 pollici). Le luci di posizione cosi' prescritte
debbono essere poste il piu' vicino  possibile  all'estremita'  della
larghezza  del  rimorchio  ed  in ogni caso in modo tale che il punto
della  superficie  luminosa  piu'  lontano  dal  piano  longitudinale
mediano  del  rimorchio  non  disti  oltre 0,15 m (6 pollici) da tali
estremita'.
31. Ad eccezione dei motocicli a due ruote con o  senza  carrozzetta,
ogni  autoveicolo  capace di superare su strada piana la velocita' di
25  km  (15  miglia)  all'ora  deve  essere  provvisto  nella   parte
posteriore  di  due luci di arresto di colore rosso la cui intensita'
luminosa sia nettamente superiore a quella delle  luci  di  posizione
posteriori.  La  stessa disposizione si applica ad ogni rimorchio che
costituisce l'ultimo veicolo di un  complesso  di  veicoli;  tuttavia
nessuna  luce  di  arresto  e'  richiesta sui piccoli rimorchi le cui
dimensioni siano tali che le luci di  arresto  del  veicolo  trattore
restino visibili.
32.  Con  riserva  della  possibilita'  per  le Parti contraenti che,
conformemente al paragrafo  2  dell'articolo  54  della  Convenzione,
avranno  fatto  una  dichiarazione  per  assimilare  i ciclomotori ai
motocicli, di esonerare i ciclomotori da tutti o  da  parte  di  tali
obblighi:
a)  Ogni  motociclo  a  due ruote con o senza carrozzetta deve essere
provvisto di un proiettore di incrocio che soddisfi alle disposizioni
di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 22;
b) ogni motociclo a due ruote  con  o  senza  carrozzetta  capace  di
superare  su  strada  piana la velocita' di 40 km (25 miglia) all'ora
deve essere provvisto, oltre  che  del  proiettore  di  incrocio,  di
almeno un proiettore di profondita' che soddisfi alle disposizioni di
colore  e  di visibilita' fissate al precedente paragrafo 21. Se tale
motociclo  reca  piu' di un proiettore di profondita' tali proiettori
debbono essere posti il piu' vicino possibile l'uno all'altro;
c) un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta non  deve  essere
provvisto ne' di piu' di un proiettore di incrocio ne' di piu' di due
proiettori di profondita'.
33.  Ogni  motociclo  a  due  ruote  senza  carrozzetta  puo'  essere
provvisto nella parte anteriore  di  una  o  due  luci  di  posizione
anteriori  che  soddisfino alle condizioni di colore e di visibilita'
fissate al precedente paragrafo 23. Se tale motociclo reca  due  luci
di  posizioni  anteriori  esse  debbono  essere  poste il piu' vicino
possibile l'una all'altra. Un motociclo a due ruote senza carrozzetta
non deve essere provvisto di piu' di due luci di posizione anteriori.
34.  Ogni  motociclo  a  due  ruote  senza  carrozzetta  deve  essere
provvisto  nella parte posteriore di una luce di posizione posteriore
che soddisfi alle condizioni di colore e di  visibilita'  fissate  al
precedente paragrafo 24.
35.  Ogni  motociclo  a  due  ruote  senza  carrozzetta  deve  essere
provvisto nella parte posteriore di un catadiottro che soddisfi  alle
condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo
27.
36.  Con  riserva  della  possibilita'  per  le  Parti contraenti che
conformemente al paragrafo  2  dell'articolo  54  della  Convenzione,
avranno  fatto  una  dichiarazione  per  assimilare  i ciclomotori ai
motocicli, di esonerare da tale obbligo i ciclomotori a due ruote con
o  senza  carrozzetta,  ogni  motociclo  a  due  ruote  con  o  senza
carrozzetta deve essere provvisto di una luce di arresto che soddisfi
alle disposizioni del precedente paragrafo 31.
37.  Senza  pregiudizio  delle  disposizioni relative alle luci ed ai
dispositivi  richiesti  per  i  motocicli  senza  carrozzetta,   ogni
carrozzetta  collegata  ad  un  motociclo  a  due  ruote  deve essere
provvista nella parte anteriore di una luce diposizione anteriore che
soddisfi alle condizioni  di  colore  e  di  visibilita'  fissate  al
precedente  paragrafo  23  e  nella  parte  posteriore di una luce di
posizione posteriore che soddisfi alle  condizioni  di  colore  e  di
visibilita' fissate al precedente paragrafo 24-a, e di un catadiottro
che  soddisfi  alle  condizioni di colore e di visibilita' fissate al
precedente paragrafo 27. I collegamenti elettrici debbono essere tali
che le luci di posizione anteriori e posteriori della carrozzetta  si
accendano  contemporaneamente  alla  luce di posizione posteriore del
motociclo. IN ogni caso, una  carrozzetta  non  deve  recare  ne'  un
proiettore di profondita' ne' un proiettore di incrocio.
38.  Gli  autoveicoli  a  tre  ruote  simmetriche  rispetto  al piano
longitudinale  mediano  del  veicolo,  assimilati  ai  motocicli   in
applicazione  del  comma  n)  dell'articolo  primo della Convenzione,
debbono essere provvisti dei  dispositivi  prescritti  ai  precedenti
articoli  21, 22, 23, 24-a, 27 e 31. Tuttavia, quando la larghezza di
tale  veicolo  non  supera  1,30  m  (4  piedi  e  3  pollici),  sono
sufficienti  un  solo proiettore di profondita' ed un solo proiettore
di incrocio. Le prescrizioni relative alla distanza  delle  superfici
luminose  rispetto  all'estremita' della larghezza del veicolo non si
applicano in tale caso.
39. Ogni autoveicolo, ad eccezione di quelli il cui  conducente  puo'
indicare i propri cambiamenti di direzione mediante segnali fatti col
braccio  visibili da ogni angolo dagli altri utenti della strada deve
essere provvisto di indicatori di direzione a posizione  fissa  ed  a
luce  lampeggiante  arancione,  disposti in numero pari sul veicolo e
visibili di giorno e di notte dagli utenti della  strada  interessati
al  movimento del veicolo. La frequenza del lampeggiamento della luce
deve essere di 90 al minuto con tolleranza di 30.
40. Se su di un autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote con o
senza carrozzetta sono installati dei proiettori fendinebbia,  questi
debbon  emettere  luce  di  colore bianco o giallo-selettivo, debbono
essere in numero di due e debbono essere situati  in  modo  tale  che
nessun  punto della loro superficie luminosa si trovi al di sopra del
punto piu' alto della superficie luminosa dei proiettori di  incrocio
e  che,  da  ciascun  lato,  il  punto della superficie luminosa piu'
lontano dal piano longitudinale mediante del veicolo non disti  oltre
0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo.
41.  Il  proiettore  di  retromarcia non deve abbagliare o disturbare
indebitamente gli altri utenti della strada. Se su un autoveicolo  e'
montato un proiettore di retromarcia, esso deve emettere luce bianca,
arancione  oppure giallo-selettivo. Il comando di accensione di detto
proiettore deve essere tale che esso possa accendersi soltanto quando
e' innestato il dispositivo di retromarcia.
42. Nessuna luce, diversa dagli indicatori di  direzione,  installata
su  di un autoveicolo o su di un rimorchio, deve essere lampeggiante,
ad eccezione di quelle utilizzate,  conformemente  alla  legislazione
nazionale delle Parti contraenti, per segnalare i veicoli o complessi
di  veicoli che non sono tenuti a rispettare le regole generali della
circolazione e la cui presenza sulla strada impone agli altri  utenti
della strada delle precauzioni particolari, in special modo i veicoli
prioritari,   i   convogli   di  veicoli,  i  veicoli  di  dimensioni
eccezionali ed i veicoli o le macchine operatrici per la  costruzione
o  la manutenzione delle strade. Tuttavia le Parti contraenti possono
autorizzare o prescrivere che determinate luci, diverse da quelle che
emettono una luce rossa, lampeggino in tutto o in parte per segnalare
il periodo particolare costituito momentaneamente dal veicolo.
43. Per l'applicazione  delle  disposizioni  del  presente  allegato,
viene considerato:
a) come una sola luce ogni combinazione di due o piu' luci, identiche
o  no,  ma  aventi  la  stessa funzione e lo stesso colore, di cui le
proiezioni  delle  superfici  luminose  su  di  un  piano   verticale
perpendicolare  al  piano  longitudinale mediano del veicolo occupano
almeno  il  50%  della  superficie  del   piu'   piccolo   rettangolo
circoscritto alle proiezioni delle superfici luminose anzidette.
b)  come  due  o  come  un  numero  pari di luci, una sola superficie
luminosa avente la forma di  una  fascia  quando  questa  e'  situata
simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e
si  estende  almeno  fino a 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della
larghezza del veicolo  da  ciascun  lato  di  quest'ultimo,  con  una
lunghezza  minima  di  0,80  m  (32 pollici). L'illuminazione di tale
superficie dovra' essere assicurata da almeno due  sorgenti  luminose
poste  il  piu'  vicino  possibile alle sue estremita'. La superficie
luminosa puo' essere costituita da un insieme di elementi  affiancati
in  modo  che  le  proiezioni  delle  superfici  luminose dei diversi
elementi  su  di  un  piano   verticale   perpendicolare   al   piano
longitudinale  mediano  del  veicolo  occupino  almeno  il  50% della
superficie del piu' piccolo rettangolo circoscritto  alle  proiezioni
delle singole superfici luminose.
44.  Su  di uno stesso veicolo, le luci che hanno la stesa funzione e
che sono orientate verso la stessa  direzione  debbono  essere  dello
stesso  colore.  Le  luci  ed  i  catadiottri che sono in numero pari
debbono essere posti simmetricamente rispetto al piano  longitudinale
mediano  del  veicolo  salvo  sui  veicoli  la  cui  forma esterna e'
asimmetrica. Le luci di ciascuna coppia debbono  avere  sensibilmente
la stessa intensita'.
45.  Luci  di  diversa natura e, con riserva delle disposizioni degli
altri paragrafi del presente capitolo,  luci  e  catadiottri  possono
essere  raggruppati  o incorporati in uno stesso dispositivo, purche'
ciascuna  di  tali  luci  e  di  tali   catadiottri   risponda   alle
disposizioni del presente allegato che ad essere si applicano.
Capitolo III
Altre prescrizioni
Dispositivo di direzione
46.  Ogni  autoveicolo  deve  essere  provvisto  di un dispositivo di
direzione robusto che consenta al conducente di cambiare  facilmente,
rapidamente e con sicurezza la direzione del proprio veicolo.
Specchio retrovisivo
47.  Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote con o senza
carrozzetta deve essere provvisto di uno o piu' specchi  retrovisivi;
il  numero,  le  dimensioni e la disposizione di tali specchi debbono
essere tali da consentire al conducente  di  vedere  la  circolazione
verso la parte posteriore del veicolo.
Avvisatore acustico
48.  Ogni  autoveicolo  deve essere provvisto di almeno un avvisatore
acustico di potenza sufficiente. Il suono emesso dall'avvisatore deve
essere continuo, uniforme e non stridente. I veicoli prioritari ed  i
veicoli  adibiti  al  trasporto  di  viaggiatori in servizio pubblico
possono avere degli avvisatori acustici supplementari  che  non  sono
soggetti a queste esigenze.
Tergicristallo
49.  Ogni  autoveicolo  avente un parabrezza di dimensioni e di forma
tali che il conducente possa normalmente, dal  suo  posto  di  guida,
vedere  la  strada  verso  l'avanti  soltanto attraverso gli elementi
trasparenti di tale parabrezza,  deve  essere  munito  di  almeno  un
tergicristallo  efficace e robusto, posto in posizione appropriata ed
il  cui  funzionamento  non  richieda   l'intervento   costante   del
conducente.
Lavavetro
50. Ogni autoveicolo, soggetto all'obbligo di essere munito di almeno
un tergicristallo, deve essere anche munito di un lavavetro.
Parabrezza e vetri
51. Su ogni autoveicolo e su ogni rimorchio:
a)  Le  sostanze trasparenti che costituiscono gli elementi di parete
esterna del veicolo, ivi compreso il parabrezza, o di parete  interna
di  separazione,  debbono  essere  tali  che,  in caso di rottura, il
pericolo di lesioni corporali sia il piu' possibile ridotto;
b) i vetri del parabrezza devono essere fatti di una sostanza la  cui
trasparenza  non  si  alteri  e  debbono essere tali da non provocare
alcuna deformazione apprezzabile degli oggetti visti in trasparenza e
tali che in caso di rottura il  conducente  possa  ancora  avere  una
visione sufficiente della strada.
Dispositivo di retromarcia
52.  Ogni  autoveicolo  deve  essere  provvisto  di un dispositivo di
retromarcia  manovrabile  dal  posto   di   guida.   Tuttavia,   tale
dispositivo  non  e' obbligatorio sui motocicli e sugli autoveicoli a
tre ruote simmetriche rispetto al  piano  longitudinale  mediano  del
veicolo  se  il  loro peso massimo autorizzato non supera 400 kg (900
libbre).
Silenziatore
53. Ogni motore termico di propulsione di un autoveicolo deve  essere
provvisto  di  un  dispositivo  di scappamento silenziatore efficace,
tale dispositivo deve essere tale da non poter esser reso  inoperante
dal conducente dal suo posto di guida.
Pneumatici
54.  Le  ruote  degli  autoveicoli e dei loro rimorchi debbono essere
munite di pneumatici; lo stato di tali pneumatici deve esser tale che
sia garantita la sicurezza, ivi compresa l'aderenza, anche su  strada
bagnata.  Tuttavia  la presente disposizione non potra' impedire alle
Parti contraenti di autorizzare la utilizzazione di  dispositivi  che
diano  dei risultati almeno equivalenti a quelli che si ottengono con
dei pneumatici.
Indicatore di velocita'
55. Ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la  velocita'
di  40  km (25 miglia) all'ora deve essere provvisto di un indicatore
di velocita'; ogni Parte contraente puo' tuttavia esonerare  da  tale
obbligo  determinate  categorie  di  motocicli  e  di  altri  veicoli
leggeri.
Dispositivo di segnalazione a bordo degli autoveicoli
56. Il dispositivo previsto al paragrafo 5  dell'articolo  23  ed  al
paragrafo 6 dell'allegato 1 della Convenzione, deve essere:
a) sia un pannello, costituito da un triangolo equilatero coi lati di
almeno  0,40  m  (16  pollici), a bordi rossi larghi almeno 0,05 m (2
pollici) ed a fondo vuoto o di colore chiaro; i bordi  rossi  debbono
essere  illuminati per trasparenza o essere provvisti di una striscia
rifrangente; il pannello deve essere tale da poter  essere  collocato
in posizione verticale stabile;
b)  sia  un  altro  dispositivo  egualmente efficace prescritto dalla
legislazione del Paese in cui il veicolo e' immatricolato.
Dispositivo antifurto
57.  Ogni  autoveicolo  deve  essere  provvisto  di  un   dispositivo
antifurto che, a partire dal momento in cui il veicolo e' lasciato in
sosta,  impedisca il funzionamento o blocchi un organo essenziale del
veicolo stesso.
Dispositivo di aggancio dei rimorchi leggeri
58. Ad eccezione dei semirimorchi, i rimorchi che non sono muniti del
freno automatico previsto  al  paragrafo  16  del  presente  allegato
debbono essere provvisti oltre che del dispositivo di aggancio, di un
attacco  secondario  (catena,  cavo, ecc.) che in caso di rottura del
dispositivo di aggancio possa impedire al timone di toccare il  suolo
ed assicurare una certa azione residua di guida del rimorchio.
Disposizioni generali
59.   a)   Per   quanto   possibile,   gli  organi  meccanici  e  gli
equipaggiamenti degli autoveicoli non debbono  comportare  rischi  di
incendio  o  di  esplosione;  non debbono neppure provocare emissioni
eccessive di gas nocivi, di fumi opachi, di odori o di rumori.
b)  Per  quanto  possibile,  il  dispositivo  di  accensione  ad alta
tensione  del  motore  degli  autoveicoli  non  deve  dar  luogo   ad
un'eccessiva  emissione  di  parassiti  radioelettrici  sensibilmente
fatidiosi.
c) Ogni autoveicolo deve essere costituito in modo che  il  campo  di
visibilita'  del  conducente  verso  l'avanti,  verso  destra e verso
sinistra, sia sufficiente per consentirgli di guidare con sicurezza.
d) per quanto possibile, gli autoveicoli ed i rimorchi debbono essere
costruiti ed equipaggiati in modo da ridurre, per i loro occupanti  e
gli  altri  utenti della strada, il pericolo in caso di incidente. In
particolare non debbono esservi,  ne'  all'interno  ne'  all'esterno,
ornamenti  o  altri  oggetti che, presentando degli   spigoli o delle
sporgenze non indispensabili, possano costituire un pericolo per  gli
occupanti e per gli altri utenti della strada.
CAPITOLO IV
Deroghe
60.  Sul  piano  nazionale, le Parti contraenti possono derogare alle
disposizioni del presente allegato nei seguenti casi:
a)  Per  gli  autoveicoli  ed  i  rimorchi  la  cui   velocita'   per
costruzione,  non  puo'  superare  su  strada piana 25 Km (15 miglia)
all'ora o per i quali la legislazione nazionale limita la velocita' a
25 km/h,
b)  Per  le  vetture  da  invalidi,  cioe'  i   piccoli   autoveicoli
particolarmente concepiti e costruiti - e non soltanto adattati - per
l'uso  da  parte  di  una  persona  colpita  da  un'infermita'  o  da
un'incapacita' fisica e che normalmente non sono usati che da  questa
persona,
c)  Per  dei  veicoli destinati a delle esperienze aventi lo scopo di
seguire il progresso della tecnica e di migliorare la sicurezza,
d) per i veicoli di una forma o di un tipo particolare,  o  che  sono
utilizzati per degli scopi particolari in condizioni speciali.
61.  Le  Parti contraenti possono anche concedere le seguenti deroghe
alle disposizioni  del  presente  allegato  per  i  veicoli  da  esse
immatricolati e che possono entrare in circolazione internazionale:
a) Autorizzando il colore arancione per le luci di posizione indicate
ai  paragrafi  23  2  30  del  presente  allegato e per i catadiottri
indicati al paragrafo 29 del presente allegato;
b) Autorizzando il colore rosso per  quelli  fra  gli  indicatori  di
direzione  indicati  nel  paragrafo 39 del presente allegato che sono
situati nella parte posteriore del veicolo;
c) Autorizzando il colore rosso  per  quelle  tra  le  luci  indicate
nell'ultima  frase  del  paragrafo  42 del presente allegato che sono
situate nella parte posteriore del veicolo;
d) Per quanto riguarda la posizione delle luci  sui  veicoli  ad  uso
speciale,  la  cui  forma esterna non consentisse il rispetto di tali
disposizioni senza ricorrere  a  dei  dispositivi  di  montaggio  che
potrebbero essere facilmente danneggiati o asportati;
e) Autorizzando la presenza di un numero dispari, superiore a due, di
proiettori di profondita' sugli autoveicoli da essa immatricolati; e
f) Per quanto riguarda i rimorchi che servono al trasporto di carichi
lunghi  (tronchi d'albero, tubi, ecc.) e che, quando il veicolo e' in
moto, non sono agganciati al veicolo trattore ma  sono  collegati  ad
esso soltanto a mezzo del carico.
CAPITOLO V
Disposizioni transitorie
62.  Gli  autoveicoli  immatricolati per la prima volta ed i rimorchi
posti in circolazione sul territorio di una  Parte  contraente  prima
dell'entrata  in  vigore  della  presente Convenzione o due anni dopo
tale entrata in  vigore  non  sono  soggetti  alle  disposizioni  del
presente  allegato,  purche' soddisfino alle prescrizioni delle parti
I, II  e  III  dell'allegato  6  della  Convenzione  del  1949  sulla
circolazione stradale.
APPENDICE
DEFINIZIONE DEI FILTRI COLORATI PER L'OTTENIMENTO DEI COLORI PREVISTI
AL PRESENTE ALLEGATO (COORDINATE TRICROMATICHE)
Rosso ......... limite verso il giallo:     y (minore o pari) 0,335
limite verso il porpora(1): z (minore o pari) 0,008
Bianco ........ limite verso il blu:        x (maggiore o pari) 0,310
limite verso il giallo:     x (minore o pari) 0,500
limite verso il verde:      y (minore o pari) 0,150 +
0,640 x
limite verso il verde:      y (minore o pari) 0,440
limite verso il porpora:    y (maggiore o pari) 0,050
+ 0,750
limite verso il rosso:      y (maggiore o pari) 0,382
Arancione(2) .. limite verso il giallo(1):  y (minore o pari) 0,429
limite verso il rosso(1)    y (maggiore o pari) 0,398
limite verso il bianco(1)   z (minore o pari) 0,007
Giallo
selettivo(3) .. limite verso il rosso(1):   y (maggiore o pari) 0,138
+ 0,580 x
limite verso il verde (1):  y (minore o pari) 1,29x -
0,100
limite verso il bianco (1): y (maggiore o pari - x +
0,966
limite verso il valore
dello spettro  (1):         y (minore o pari) - x +
0,992
Per  la verifica delle caratteristiche colorimetriche di tali filtri,
deve essere usata una sorgente luminosa a temperatura  di  colore  di
2854  (gradi)  K  (corrispondente all'illuminante A della Commissione
Internazionale dell'Illuminazione (CIE).
--------------------------
(1) In questi casi sono stati adottati limiti  differenti  da  quelli
raccomandati  dalla  CIE,  perche'  le  tensioni  di alimentazione ai
morsetti delle lampade che equipaggiano le luci variano entro  limiti
assai ampi.


    
 
(2) Si applica al colore dei  segnali  automobilistici  correntemente
chiamato finora "arancio" o  "giallo  arancio".  Corrisponde  ad  una
parte bene determinata della zona "gialla" del triangolo dei colori 
CIE. 
(3) Si applica unicamente ai proiettori di incrocio ed ai  proiettori
di profondita'. Nel caso particolare dei proiettori fendi nebbia,  la
selettivita'  del  colore  sara'  riconosciuta  soddisfacente  se  il
fattore di purezza e' almeno uguale  a  0,820;  il  limite  verso  il
bianco y (pari o maggiore) - x + 0,966, dovra' essere in tale caso y 
(pari o maggiore) - x + 0,940 e y = 0,440.