(Tabella C)
                       TABELLA C (Articolo 32) 
                Valutazione del rischio: salute umana 
                    (proprieta' fisico-chimiche) 
                               PARTE A 
La valutazione del rischio svolta in base all'articolo 32 deve  tener
conto degli effetti dannosi potenziali che possono manifestarsi nelle
seguenti categorie di popolazioni potenzialmente esposte  a  sostanze
che hanno le seguenti proprieta': 
PROPRIETA' 
1. Esplosivita' 
2. Infiammabilita' 
3. Potere ossidante 
CATEGORIE DI POPOLAZIONI 
1. Lavoratori 
2. Consumatori 
3. Uomo esposto indirettamente tramite l'ambiente 
                               PARTE B 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO 
1.1. Qualora sia stato eseguito  il  saggio  di  identificazione  del
pericolo per una determinata proprieta', e qualora  i  risultati  del
saggio non  abbiano  condotto  alla  classificazione  della  sostanza
(articolo  34,  comma  1,  lettera  a)),   non   e'   necessaria   la
caratterizzazione del rischio per quella  determinata  proprieta',  a
meno che non sussistano altri validi motivi di preoccupazione. 
1.2.  Qualora  non  sia  ancora   stato   eseguito   il   saggio   di
identificazione del  pericolo  per  una  determinata  proprieta',  la
caratterizzazione del rischio per quella determinata  proprieta'  non
e' necessaria, a  meno  che  non  esistano  altri  validi  motivi  di
preoccupazione. 
2. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE 
2.1. Qualora si debba procedere alla caratterizzazione del rischio in
virtu' dell'articolo 32, occorre stabilire unicamente  le  condizioni
di   utilizzazione   ragionevolmente   prevedibili   in   base   alle
informazioni sulla sostanza contenute nel fascicolo  tecnico  di  cui
alla parte 2 degli allegati VII, parte A, VII, parte B e  VII,  parte
C. 
3. CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO 
3.1. La caratterizzazione del rischio comprende una valutazione della
probabilita'  che  un  effetto  dannoso   possa   verificarsi   nelle
condizioni di utilizzazione ragionevolmente prevedibili. Se  da  tale
valutazione risulta che non si  verificheranno  effetti  dannosi,  e'
generalmente d'applicazione la conclusione prevista dall'articolo 34,
comma 1, lettera a). Se da tale valutazione  risulta  invece  che  si
verifichera' un effetto dannoso  si  applica  in  linea  generale  la
conclusione di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d). 
4. INTEGRAZIONE 
4.1. Se vi sono diverse  raccomandazioni  di  riduzione  del  rischio
riguardanti diversi effetti per la popolazione, occorre  riesaminarle
dopo aver  completato  la  valutazione  del  rischio  e  l'Unita'  di
notifica deve elaborare delle raccomandazioni integrate.