TABELLA C (Articolo 32) Valutazione del rischio: salute umana (proprieta' fisico-chimiche) PARTE A La valutazione del rischio svolta in base all'articolo 32 deve tener conto degli effetti dannosi potenziali che possono manifestarsi nelle seguenti categorie di popolazioni potenzialmente esposte a sostanze che hanno le seguenti proprieta': PROPRIETA' 1. Esplosivita' 2. Infiammabilita' 3. Potere ossidante CATEGORIE DI POPOLAZIONI 1. Lavoratori 2. Consumatori 3. Uomo esposto indirettamente tramite l'ambiente PARTE B 1. IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO 1.1. Qualora sia stato eseguito il saggio di identificazione del pericolo per una determinata proprieta', e qualora i risultati del saggio non abbiano condotto alla classificazione della sostanza (articolo 34, comma 1, lettera a)), non e' necessaria la caratterizzazione del rischio per quella determinata proprieta', a meno che non sussistano altri validi motivi di preoccupazione. 1.2. Qualora non sia ancora stato eseguito il saggio di identificazione del pericolo per una determinata proprieta', la caratterizzazione del rischio per quella determinata proprieta' non e' necessaria, a meno che non esistano altri validi motivi di preoccupazione. 2. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE 2.1. Qualora si debba procedere alla caratterizzazione del rischio in virtu' dell'articolo 32, occorre stabilire unicamente le condizioni di utilizzazione ragionevolmente prevedibili in base alle informazioni sulla sostanza contenute nel fascicolo tecnico di cui alla parte 2 degli allegati VII, parte A, VII, parte B e VII, parte C. 3. CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO 3.1. La caratterizzazione del rischio comprende una valutazione della probabilita' che un effetto dannoso possa verificarsi nelle condizioni di utilizzazione ragionevolmente prevedibili. Se da tale valutazione risulta che non si verificheranno effetti dannosi, e' generalmente d'applicazione la conclusione prevista dall'articolo 34, comma 1, lettera a). Se da tale valutazione risulta invece che si verifichera' un effetto dannoso si applica in linea generale la conclusione di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d). 4. INTEGRAZIONE 4.1. Se vi sono diverse raccomandazioni di riduzione del rischio riguardanti diversi effetti per la popolazione, occorre riesaminarle dopo aver completato la valutazione del rischio e l'Unita' di notifica deve elaborare delle raccomandazioni integrate.