(all. 3 - art. 1)
                             ALLEGATO 3

                RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEI
              BACINI IDROGRAFICI E ANALISI DELL'IMPATTO
                 ESERCITATO DALL'ATTIVITA' ANTROPICA

   Per  la  redazione  dei piani di tutela di cui all'articolo 44, le
regioni   devono  raccogliere  ed  elaborare  i  dati  relativi  alle
caratteristiche  dei  bacini idrografici secondo i criteri di seguito
indicati.

   A  tal  fine  si  ritiene  opportuno che le regioni si coordinino,
anche con il supporto delle autorita' di bacino, per individuare, per
ogni  bacino  idrografico, un Centro di Documentazione cui attribuire
il  compito  di  raccogliere, catalogare e diffondere le informazioni
relative  alle  caratteristiche  dei bacini idrografici ricadenti nei
territori di competenza.

   Devono  essere in particolare considerati gli elementi geografici,
geologici,  idrogeologici,  fisici,  chimici  e  biologici  dei corpi
idrici  superficiali  e  sotterranei,  nonche'  quelli socioeconomici
presenti nel bacino idrografico di propria competenza.

   1 Acque superficiali

   1.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI

   La  fase  iniziale,  finalizzata  alla prima caratterizzazione dei
bacini idrografici, serve a raccogliere le informazioni relative a:

   a)  gli  aspetti  geografici:  estensione geografica ed estensione
altitudinale, latitudinale e longitudinale;

   b)  le  condizioni  geologiche:  informazioni  sulla tipologia dei
substrati,  almeno  in  relazione  al  contenuto calcareo, siliceo ed
organico;

   c) le condizioni idrologiche: bilanci idrici, compresi i volumi, i
regimi di flusso nonche' i trasferimenti e le deviazioni idriche e le
relative fluttuazioni stagionali e, se del caso, la salinita';

   d)  le  condizioni  climatiche:  tipo  di  precipitazioni  e,  ove
possibile, evaporazione ed evaporazione ed evapotraspirazione;

   Tali informazioni sono integrate con gli aspetti relativi a:

   a)   caratteristiche   socioeconomiche   -   utilizzo  del  suolo,
industrializzazione dell'area, ecc.

   b) individuazione e tipizzazione di aree naturali protette.

   c)   eventuale   caratterizzazione   faunistica   e  vegetazionale
dell'area del bacino idrografico;

   1.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI CORPI IDRICI

   Per  ciascun  corpo  idrico (nel caso di corsi d'acqua solo quelli
con  bacino  superiore a 10 km2), anche se non significativo ai sensi
dell'allegato  1, dovra' essere predisposta una scheda informatizzata
che contenga:

   a) i dati derivati dalle attivita' di cui al punto 1.1.

   b) le informazioni relative all'impatto esercitato dalle attivita'
antropiche  sullo  stato  delle  acque  superficiali  all'interno  di
ciascun   bacino   idrografico.   Tale  esame  dovra'  riguardare  in
particolare i seguenti aspetti

   - stima dell'inquinamento da fonte puntuale da effettuare in primo
luogo  sulla base del catasto degli scarichi, se questo e' aggiornato
almeno  al  1996.  In  mancanza  di  tali dati (o in presenza solo di
informazioni  anteriori  al  1996) si dovranno utilizzare stime fatte
sulla  base  di  altre  informazioni  e  di indici di tipo statistico
(esempio:  dati  camere di commercio relativi agli insediamenti, agli
addetti per codice NACE e indici di emissione per codice NACE);

   - stima dell'inquinamento da fonte diffusa;

   -  dati sulla l'estrazione delle acque (nel caso di acque dolci) e
sui   relativi  usi  (in  mancanza  di  misure  saranno  usate  stime
effettuate in base a parametri statistici);

   -  analisi  delle  altre  incidenze  antropiche  sullo stato delle
acque.

   c)  per  i  corpi  idrici  individuati come significativi ai sensi
dell'allegato 1 devono essere riportati i dati derivanti dalle azioni
di monitoraggio e classificazione di cui all'allegato stesso.

   2. Acque sotterranee

   2.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI

   La  fase conoscitiva ha come scopo principale la caratterizzazione
qualitativa degli acquiferi. Deve avere come risultato:

   - definire lo stato attuale delle conoscenze relative agli aspetti
quantitativi e qualitativi delle acque sotterranee;

   -  costituire una banca dati informatizzata dei dati idrogeologici
e idrochimici;

   -   localizzare   i   punti   d'acqua  sotterranea  potenzialmente
disponibili per le misure;

   -   ricostruire   il   modello   idrogeologico,   con  particolare
riferimento ai rapporti di eventuale intercomunicazione tra i diversi
acquiferi e tra le acque superficiali e le acque sotterranee.

   Le  informazioni da raccogliere devono essere relative ai seguenti
elementi:

   -   studi  precedentemente  condotti  (idrogeologici,  geotecnici,
geofisici,  geomorfologici,  ecc.)  con  relativi eventuali elaborati
cartografici  (carte geologiche, sezioni idrogeologiche, piezometrie,
carte idrochimiche, ecc.);

   -   dati  relativi  ai  pozzi  e  piezometri,  quali:  ubicazione,
stratigrafie,  utilizzatore  (pubblico o privato), stato di attivita'
(attivo, in disuso, cementato);

   -   dati   relativi  alle  sorgenti  quali:  ubicazione,  portata,
utilizzatore  (pubblico  o  privato),  stato  e attivita' (attiva, in
disuso, ecc.);

   - dati relativi ai valori piezometrici;

   - dati relativi al regime delle portate delle sorgenti;

   - dati esistenti riguardanti accertamenti analitici sulla qualita'
delle acque relative a sorgenti, pozzi e piezometri esistenti;

   - reticoli di monitoraggio esistenti delle acque sotterranee.

   Devono   essere   inoltre   considerati   tutti   quegli  elementi
addizionali   suggeriti   dalle  condizioni  locali  di  insediamento
antropico  o  da  particolari  situazioni  geologiche  e geochimiche,
nonche'  della  vulnerabilita'  e  rischio  della  risorsa.  Dovranno
inoltre  essere  valutate,  se  esistenti,  le indagini relative alle
biocenosi degli ambienti sotterranei.

   Le  azioni  conoscitive devono essere accompagnate da tutte quelle
iniziative  necessarie  ad  acquisire  tutte  le  informazioni  e  le
documentazioni in materia presenti presso gli enti che ne dispongono,
i quali ne dovranno garantire l'accesso.

   Sulla  base  delle informazione raccolte, delle conoscenze a scala
generale  e  degli  studi precedenti, verra' ricostruita la geometria
dei  principali  corpi  acquiferi  presenti evidenziando la reciproca
eventuale   intercomunicazione   compresa   quella   con   le   acque
superficiali,   la   parametrizzazione  (laddove  disponibile)  e  le
caratteristiche  idrochimiche, e dove presenti, quelle biologiche. La
caratterizzazione  degli  acquiferi  sara' revisionata sulla base dei
risultati  della  gestione  della  rete di monitoraggio effettuato in
base alle indicazioni riportate all'allegato 1.

   La   ricostruzione   idrogeologica   preliminare   dovra'   quindi
permettere   la   formulazione   di  un  primo  modello  concettuale,
intendendo  con  questo  termine  una  schematizzazione idrogeologica
semplificata  del  sottosuolo  e  una  prima  parametrizzazione degli
acquiferi.  In  pratica  devono  essere  qui  riassunte le proprieta'
geologiche,   le  caratteristiche  idrogeologiche  del  sistema,  con
particolare  riferimento ai meccanismi di ricarica degli acquiferi ed
ai rapporti tra le falde, i rapporti esistenti tra acque superficiali
e  acque  sotterranee, nonche' alle caratteristiche qualitative delle
acque sotterranee.

   I  dati cosi' raccolti dovranno avere un dettaglio rappresentabile
significativamgnte almeno alla scala 1:100.000.

   2.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI PUNTI D'ACQUA

   Deve essere istituito un catasto anagrafico debitamente codificato
al  fine  di  disporre  di  un data-base aggiornato dei punti d'acqua
esistenti  (pozzi, piezometri, sorgenti e altre emergenze della falda
come  fontanili,  ecc.) e dei nuovi punti realizzati. A ciascun punto
d'acqua dovra' essere assegnato un numero di codice univoco stabilito
in base alle modalita' di codifica fornite dall'ANPA.

   Per  quanto  riguarda le sorgenti andranno codificate tutte quelle
utilizzate  e  comunque  quelle  che  presentano  una  portata  media
superiore a 10 L/s e quelle di particolare interesse ambientale.

   Per  le  nuove  opere  e'  fatto  obbligo  all'Ente  competente di
verificare  all'atto  della  domanda  di ricerca e sfruttamento della
risorsa idrica sotterranea, l'avvenuta assegnazione del codice.

   Tutte le opere codificate dovranno quindi essere provviste in loco
di  apposita  targhetta  inamovibile  ed  inalterabile,  che  riporti
l'intero  codice, la quota topografica (m s.l.m.) ed eventualmente il
punto di riferimento.

   In  assenza  di  tale  codice  i  rapporti  di prova relativi alla
qualita'  delle  acque,  non potranno essere accettati dalla Pubblica
Amministrazione.

   Inoltre  per  ciascun  punto d'acqua dovra' essere predisposta una
scheda   informatizzata   che   contenga   i   dati   relativi   alle
caratteristiche     geografiche,     anagrafiche,     idrogeologiche,
strutturali,   idrauliche   e   funzionali   derivate  dalle  analisi
conoscitive di cui al punto 1.

   Le  schede relative ai singoli punti d'acqua, assieme alle analisi
conoscitive  di  cui  al  punto  1  ed  a  quelle che potranno essere
raccolte   per  ciascun  punto  d'acqua  dovranno  contenere  poi  le
informazioni relative a:

   a)  le  caratteristiche  chimico  fisiche  dei  singoli  complessi
idrogeologici  e del loro grado di sfruttamento, utilizzando i dati a
vario  titolo  in possesso dei vari Enti (analisi chimiche effettuate
dai  laboratori  pubblici,  autodenunce  del  sollevato etc.) nonche'
stime  delle direzioni e delle velocita' di scambio dell'acqua fra il
corpo idrico sotterraneo ed i sistemi superficiali connessi.

   b)  l'impatto  esercitato  dalle attivita' umane sullo stato delle
acque sotterranee all'interno di ciascun complesso idrogeologico.

   Tale esame dovra' riguardare i seguenti aspetti:

   1.  stima dell'inquinamento da fonte puntuale (cosi' come indicato
al punto relativo alle acque superficiali);

   2. stima dell'inquinamento da fonte diffusa;

   3.  dati  derivanti  dalle  misure  relative  all'estrazione delle
acque;

   4. stima del ravvenamento artificiale;

   5.  analisi  delle  altre  incidenze  antropiche sullo stato delle
acque.

   3 Modalita' di elaborazione, gestione e diffusione dei dati

   Le  Regioni organizzeranno un proprio Centro di Documentazione che
curera'   l'accatastamento  dei  dati  e  la  relativa  elaborazione,
gestione  e  diffusione. Tali dati sono organizzati secondo i criteri
stabiliti  nel  decreto  di  cui  all'articolo  3  comma  7  e devono
periodicamente essere aggiornati con i dati prodotti dal monitoraggio
secondo le indicazioni di cui all'allegato 1.

   Le  misure  quantitative e qualitative dovranno essere organizzate
secondo   quanto   previsto   nel  decreto  attuativo  relativo  alla
standardizzazione  dei  dati.  A  tali  modalita'  si  dovranno anche
attenere  i  soggetti tenuti a predisporre i protocolli di garanzia e
di qualita'.

   L'interpretazione  dei  dati relativi alle acque sotterranee in un
acquifero   potra'  essere  espressa  in  forma  sintetica  mediante:
tabelle,  grafici, diagrammi, serie temporali, cartografie tematiche,
elaborazioni statistiche, ecc.

   Il Centro di documentazione annualmente curera' la redazione di un
rapporto    sull'evoluzione    quali-quantitativa    dei    complessi
idrogeologici  monitorati  e  rendera'  disponibili tutti i dati e le
elaborazioni effettuate, a tutti gli interessati.

   Compito del Centro di documentazione sara' inoltre la redazione di
carte  di  sintesi  delle aree su cui esiste un vincolo riferito alle
acque  sotterranee,  carte  di  vulnerabilita'  e rischio delle acque
sotterranee.

   Una  volta  ultimata la presentazione finale dei documenti e degli
elaborati grafici ed informatizzati del prodotto, saranno individuati
i  canali  piu' idonei alla sua diffusione anche mediante rapporti di
sintesi   e  seminari,  a  tal  scopo  verra'  predisposto  un  piano
contenente modalita' e tempi dell'attivita' di diffusione.

   Allo   scopo  dovra'  essere  prevista  da  parte  del  Centro  di
documentazione   la   disponibilita'  degli  stessi  tramite  sistemi
geografici informatizzati (GIS) disponibili su reti multimediali.

   La  scala delle elaborazioni cartografiche dovra' essere di almeno
1:100.000 salvo necessita' di superiore dettaglio.