(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 33)
                             Articolo 33 
 
                             Competenza 
 
  § 1 Il Segretario generale informa immediatamente gli Stati  membri
di ogni proposta volta a modificare la Convenzione che gli  e'  stata
comunicata dagli Stati membri o che ha egli stesso elaborato. 
  § 2 L'Assemblea generale decide sulle proposte volte  a  modificare
la Convenzione a condizione che i §§ da  4  a  6  non  prevedano  una
diversa competenza. 
  §3 Quando una proposta  di  modifica  viene  portata  all'Assemblea
generale,  questa  puo'  decidere,  con   la   maggioranza   di   cui
all'articolo 14, §6, che una tale proposta presenta un  carattere  di
stretta connessione con una o piu' disposizioni delle Appendici della
Convenzione. In questo caso, come anche nei casi di cui ai §§ da 4  a
6, seconde frasi, l'Assemblea generale e'  ugualmente  legittimata  a
decidere sulla modifica di questa  o  di  queste  disposizioni  delle
Appendici. 
  § 4 Con riserva delle decisioni dell'Assemblea  generale,  adottate
secondo il § 3, prima frase, la Commissione di revisione decide sulle
proposte volte a modificare: 
    a) gli articoli 9 e 27, §§ da 2 a 10; 
    b) le Regole  uniformi  CIV,  ad  eccezione  degli  articoli  1°,
2,5,.6,16, 26 a 39, 41 a 53 e 56 a 60; 
    c) le Regole uniformi CIM, ad eccezione degli articoli 1°, 5,  6,
§§ 1 e 2, degli articoli 8,12,13 § 2, 13, § 2, degli articoli  14,15,
§§ 2 e 3, dell'articolo 19 ,§§ 6 e 7 , nonche' degli  articoli  23  a
27, 30 a 33, 36 a 41 e 44 a 48; 
    d) le Regole uniformi CUV, ad eccezione degli articoli 1°, 4, 5 e
7 a 12; 
    e) le Regole uniformi CUI, ad eccezione degli articoli 1°, 2,  4,
8 a 15, 17 a 19, 21, 23 a 25; 
    f) le Regole uniformi APTU, ad eccezione degli articoli 1°, 3 e 9
a 11 nonche' gli Allegati a tali Regole uniformi; 
    g) le Regole uniformi ATMF, ad eccezione degli articoli 1°,  3  e
9. 
  Quando delle proposte di modifica sono sottoposte alla  Commissione
di revisione in conformita' alle lettere da a) a g), un  terzo  degli
Stati rappresentati nella Commissione puo' esigere che tali  proposte
siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione. 
  § 5 La Commissione di esperti del RID decide sulle proposte volte a
modificare  il  Regolamento  relativo  al  trasporto   internazionale
ferroviario di merci pericolose  (RID).  Quando  tali  proposte  sono
sottoposte alla Commissione di esperti del RID, un terzo degli  Stati
rappresentati nella Commissione puo' esigere che tali proposte  siano
sottoposte all'Assemblea generale per decisione. 
  § 6 La Commissione di esperti tecnici decide sulle proposte volte a
modificare gli Allegati  delle  Regole  uniformi  APTU.  Quando  tali
proposte sono sottoposte alla  Commissione  di  esperti  tecnici,  un
terzo degli Stati rappresentati nella Commissione  puo'  esigere  che
tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione.