Articolo 33 Competenza § 1 Il Segretario generale informa immediatamente gli Stati membri di ogni proposta volta a modificare la Convenzione che gli e' stata comunicata dagli Stati membri o che ha egli stesso elaborato. § 2 L'Assemblea generale decide sulle proposte volte a modificare la Convenzione a condizione che i §§ da 4 a 6 non prevedano una diversa competenza. §3 Quando una proposta di modifica viene portata all'Assemblea generale, questa puo' decidere, con la maggioranza di cui all'articolo 14, §6, che una tale proposta presenta un carattere di stretta connessione con una o piu' disposizioni delle Appendici della Convenzione. In questo caso, come anche nei casi di cui ai §§ da 4 a 6, seconde frasi, l'Assemblea generale e' ugualmente legittimata a decidere sulla modifica di questa o di queste disposizioni delle Appendici. § 4 Con riserva delle decisioni dell'Assemblea generale, adottate secondo il § 3, prima frase, la Commissione di revisione decide sulle proposte volte a modificare: a) gli articoli 9 e 27, §§ da 2 a 10; b) le Regole uniformi CIV, ad eccezione degli articoli 1°, 2,5,.6,16, 26 a 39, 41 a 53 e 56 a 60; c) le Regole uniformi CIM, ad eccezione degli articoli 1°, 5, 6, §§ 1 e 2, degli articoli 8,12,13 § 2, 13, § 2, degli articoli 14,15, §§ 2 e 3, dell'articolo 19 ,§§ 6 e 7 , nonche' degli articoli 23 a 27, 30 a 33, 36 a 41 e 44 a 48; d) le Regole uniformi CUV, ad eccezione degli articoli 1°, 4, 5 e 7 a 12; e) le Regole uniformi CUI, ad eccezione degli articoli 1°, 2, 4, 8 a 15, 17 a 19, 21, 23 a 25; f) le Regole uniformi APTU, ad eccezione degli articoli 1°, 3 e 9 a 11 nonche' gli Allegati a tali Regole uniformi; g) le Regole uniformi ATMF, ad eccezione degli articoli 1°, 3 e 9. Quando delle proposte di modifica sono sottoposte alla Commissione di revisione in conformita' alle lettere da a) a g), un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione puo' esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione. § 5 La Commissione di esperti del RID decide sulle proposte volte a modificare il Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose (RID). Quando tali proposte sono sottoposte alla Commissione di esperti del RID, un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione puo' esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione. § 6 La Commissione di esperti tecnici decide sulle proposte volte a modificare gli Allegati delle Regole uniformi APTU. Quando tali proposte sono sottoposte alla Commissione di esperti tecnici, un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione puo' esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione.