(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 34)
                             Articolo 34 
 
                  Decisioni dell'Assemblea generale 
 
  § 1 Le modifiche della Convenzione decise  dall'Assemblea  generale
sono notificate dal 
  Segretario generale agli Stati membri. 
  § 2 Le  modifiche  della  Convenzione  propriamente  detta,  decise
dall'Assemblea generale entrano in vigore dodici mesi  dopo  la  loro
approvazione da parte di due terzi degli Stati membri, per tutti  gli
Stati membri ad eccezione di quelli che, prima dell'entrata in vigore
di tali modifiche, hanno dichiarato di non approvarle. 
  §  3  Le  modifiche  delle  Appendici  della  Convenzione,   decise
dall'Assemblea generale, entrano in vigore, dodici mesi dopo la  loro
approvazione da parte della meta' degli Stati che non hanno reso  una
dichiarazione conformemente all'articolo 42,  §1,  prima  frase,  per
tutti gli Stati membri ad eccezione di quelli che, prima dell'entrata
in vigore di tali modifiche, abbiano dichiarato di non  approvarle  e
di  quelli  che  abbiano   reso   una   dichiarazione   conformemente
all'articolo 42, § 1, prima frase. 
  § 4 Gli  Stati  membri  inviano  al  Segretario  generale  le  loro
notifiche relative all'approvazione delle modifiche della Convenzione
decise dall'Assemblea generale nonche' le loro dichiarazioni  di  non
approvazione di tali modifiche. Il Segretario generale ne informa gli
altri Stati membri. 
  § 5 Il termine di cui ai §§ 2 e 3 decorre  dal  giorno  in  cui  il
Segretario generale ha notificato che le condizioni per l'entrata  in
vigore delle modifiche sono soddisfatte. 
  § 6 L'Assemblea generale puo' specificare, al momento dell'adozione
di una modifica, che la portata di  quest'ultima  e'  tale  che  ogni
Stato membro il quale abbia reso la dichiarazione di cui al § 2 o  al
§ 3 e non abbia approvato la modifica entro diciotto mesi  dalla  sua
entrata in vigore cessera',  alla  scadenza  di  questo  termine,  di
essere Stato membro dell'Organizzazione. 
  § 7 Quando  le  decisioni  dell'Assemblea  generale  riguardano  le
Appendici della Convenzione, l'applicazione dell'Appendice in oggetto
e' integralmente sospesa dal momento  dell'entrata  in  vigore  delle
decisioni, relativamente al traffico con e tra gli Stati membri  che,
in conformita' al § 3, si sono opposti  alle  decisioni  nei  termini
fissati. Il Segretario  generale  notifica  agli  Stati  membri  tale
sospensione, che avra' fine allo scadere di un mese dalla data in cui
il Segretario generale ha notificato agli altri Stati membri la  fine
dell'opposizione .