Articolo 34 Decisioni dell'Assemblea generale § 1 Le modifiche della Convenzione decise dall'Assemblea generale sono notificate dal Segretario generale agli Stati membri. § 2 Le modifiche della Convenzione propriamente detta, decise dall'Assemblea generale entrano in vigore dodici mesi dopo la loro approvazione da parte di due terzi degli Stati membri, per tutti gli Stati membri ad eccezione di quelli che, prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, hanno dichiarato di non approvarle. § 3 Le modifiche delle Appendici della Convenzione, decise dall'Assemblea generale, entrano in vigore, dodici mesi dopo la loro approvazione da parte della meta' degli Stati che non hanno reso una dichiarazione conformemente all'articolo 42, §1, prima frase, per tutti gli Stati membri ad eccezione di quelli che, prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, abbiano dichiarato di non approvarle e di quelli che abbiano reso una dichiarazione conformemente all'articolo 42, § 1, prima frase. § 4 Gli Stati membri inviano al Segretario generale le loro notifiche relative all'approvazione delle modifiche della Convenzione decise dall'Assemblea generale nonche' le loro dichiarazioni di non approvazione di tali modifiche. Il Segretario generale ne informa gli altri Stati membri. § 5 Il termine di cui ai §§ 2 e 3 decorre dal giorno in cui il Segretario generale ha notificato che le condizioni per l'entrata in vigore delle modifiche sono soddisfatte. § 6 L'Assemblea generale puo' specificare, al momento dell'adozione di una modifica, che la portata di quest'ultima e' tale che ogni Stato membro il quale abbia reso la dichiarazione di cui al § 2 o al § 3 e non abbia approvato la modifica entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore cessera', alla scadenza di questo termine, di essere Stato membro dell'Organizzazione. § 7 Quando le decisioni dell'Assemblea generale riguardano le Appendici della Convenzione, l'applicazione dell'Appendice in oggetto e' integralmente sospesa dal momento dell'entrata in vigore delle decisioni, relativamente al traffico con e tra gli Stati membri che, in conformita' al § 3, si sono opposti alle decisioni nei termini fissati. Il Segretario generale notifica agli Stati membri tale sospensione, che avra' fine allo scadere di un mese dalla data in cui il Segretario generale ha notificato agli altri Stati membri la fine dell'opposizione .