(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 35)
                             Articolo 35 
 
                     Decisioni delle Commissioni 
 
  § 1 Le modifiche della Convenzione decise  dalle  Commissioni  sono
notificate dal Segretario generale agli Stati membri. 
  § 2 Le modifiche della Convenzione stessa, decise dalla Commissione
di revisione, entrano in vigore per tutti gli Stati membri  il  primo
giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui  il  Segretario
generale le ha notificate agli Stati membri. Gli Stati membri possono
formulare un'obiezione nei  quattro  mesi  successivi  alla  data  di
notifica. In caso di obiezione di un quarto degli  Stati  membri,  la
modifica  non  entra  in  vigore.  Se  uno   Stato   membro   formula
un'obiezione contro una decisione della Commissione di revisione  nel
termine di quattro mesi e denuncia la  Convenzione,  la  denuncia  ha
effetto  alla  data  prevista  per  l'entrata  in  vigore  di   detta
decisione. 
  § 3 Le modifiche delle Appendici  alla  Convenzione,  decise  dalla
Commissione di revisione, entrano  in  vigore  per  tutti  gli  Stati
membri il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui
il Segretario  generale  le  ha  notificate  agli  Stati  membri.  Le
modifiche decise  dalla  Commissione  di  esperti  del  RID  o  dalla
Commissione di esperti tecnici entrano in vigore per tutti gli  Stati
membri il primo giorno del sesto mese successivo a quello in  cui  il
Segretario generale le ha notificate agli Stati membri. 
  § 4 Gli Stati membri possono  formulare  un'obiezione  nei  quattro
mesi successivi alla data di notifica di cui  al  §  3.  In  caso  di
obiezione espressa da un quarto degli Stati membri, la  modifica  non
entra in vigore. Per gli Stati membri che hanno espresso un'obiezione
contro  una   decisione   nei   termini   stabiliti,   l'applicazione
dell'Appendice  in  oggetto  e'  integralmente  sospesa  per   quanto
riguarda il traffico con e tra gli  Stati  membri,  a  decorrere  dal
momento in cui le decisioni  hanno  effetto.  Tuttavia,  in  caso  di
obiezione contro la convalida di una norma tecnica  o  l'adozione  di
una prescrizione  tecnica  uniforme,  solamente  queste  ultime  sono
sospese per quanto concerne il traffico con e tra gli Stati membri  a
decorrere dal momento in cui le decisioni hanno effetto ;  lo  stesso
si applica in caso di obiezione parziale. 
  § 5 Il Segretario  generale  informa  gli  Stati  membri  circa  le
sospensioni di cui al § 4; le sospensioni sono revocate allo  scadere
di un mese dal giorno in cui il  Segretario  generale  ha  notificato
agli altri Stati membri il ritiro dell'obiezione. 
  § 6 Per determinare il numero di obiezioni previste ai §§  2  e  4,
non sono considerati gli Stati membri i quali: 
    a) non hanno diritto di voto (articolo 14, § 5, articolo 26, §  7
o articolo 40, § 4); 
    b) non sono membri della Commissione interessata (articolo 16,  §
1, seconda frase); 
    c) abbiano reso una dichiarazione in conformita' all'articolo  9,
§ 1 delle Regole uniformi APTU.