Articolo 35 Decisioni delle Commissioni § 1 Le modifiche della Convenzione decise dalle Commissioni sono notificate dal Segretario generale agli Stati membri. § 2 Le modifiche della Convenzione stessa, decise dalla Commissione di revisione, entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui il Segretario generale le ha notificate agli Stati membri. Gli Stati membri possono formulare un'obiezione nei quattro mesi successivi alla data di notifica. In caso di obiezione di un quarto degli Stati membri, la modifica non entra in vigore. Se uno Stato membro formula un'obiezione contro una decisione della Commissione di revisione nel termine di quattro mesi e denuncia la Convenzione, la denuncia ha effetto alla data prevista per l'entrata in vigore di detta decisione. § 3 Le modifiche delle Appendici alla Convenzione, decise dalla Commissione di revisione, entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui il Segretario generale le ha notificate agli Stati membri. Le modifiche decise dalla Commissione di esperti del RID o dalla Commissione di esperti tecnici entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui il Segretario generale le ha notificate agli Stati membri. § 4 Gli Stati membri possono formulare un'obiezione nei quattro mesi successivi alla data di notifica di cui al § 3. In caso di obiezione espressa da un quarto degli Stati membri, la modifica non entra in vigore. Per gli Stati membri che hanno espresso un'obiezione contro una decisione nei termini stabiliti, l'applicazione dell'Appendice in oggetto e' integralmente sospesa per quanto riguarda il traffico con e tra gli Stati membri, a decorrere dal momento in cui le decisioni hanno effetto. Tuttavia, in caso di obiezione contro la convalida di una norma tecnica o l'adozione di una prescrizione tecnica uniforme, solamente queste ultime sono sospese per quanto concerne il traffico con e tra gli Stati membri a decorrere dal momento in cui le decisioni hanno effetto ; lo stesso si applica in caso di obiezione parziale. § 5 Il Segretario generale informa gli Stati membri circa le sospensioni di cui al § 4; le sospensioni sono revocate allo scadere di un mese dal giorno in cui il Segretario generale ha notificato agli altri Stati membri il ritiro dell'obiezione. § 6 Per determinare il numero di obiezioni previste ai §§ 2 e 4, non sono considerati gli Stati membri i quali: a) non hanno diritto di voto (articolo 14, § 5, articolo 26, § 7 o articolo 40, § 4); b) non sono membri della Commissione interessata (articolo 16, § 1, seconda frase); c) abbiano reso una dichiarazione in conformita' all'articolo 9, § 1 delle Regole uniformi APTU.