(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato C)
                                                          Allegato C. 
                                                            (art. 23) 
 
REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO DI 
ASSISTENZA PRIMARIA NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA 
 
1. Fermi restando gli  obblighi  a  carico  delle  Aziende  stabiliti
dall'art. 23, i rapporti economici tra medico sostituto e quello gia'
sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi  della  Azienda,
sono regolati tenendo conto della maggiore o minore morbilita' legata
alla stagione. Non e' consentito al sostituto di acquisire scelte del
medico sostituito durante la sostituzione. 
 
2. L'onorario professionale, deve essere corrisposto  per  intero  al
medico sostituto. 
 
3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa  alla
maggiore o minore morbilita', i compensi di cui al comma 2  spettano,
per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se  relativi
a sostituzioni effettuate nei  mesi  di  aprile,  maggio,  ottobre  e
novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e  marzo
essi sono maggiorati del 20%  con  oneri  a  carico  del  titolare  e
ridotti del 20%, se relativi ai mesi  di  giugno,  luglio,  agosto  e
settembre. 
 
4. Il compenso di cui all'articolo 45, lettera B1, e' corrisposto  al
sostituto ove egli ne abbia diritto ai sensi del comma 2 della stessa
lettera B1. 
 
5. Ai medici sostituti  spettano  i  compensi  di  cui  all'art.  45,
lettera C1 comma 2, lettera C2 commi  1  e  2,  lettera  C3,  per  le
relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.