Allegato C. (art. 23) REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO DI ASSISTENZA PRIMARIA NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA 1. Fermi restando gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 23, i rapporti economici tra medico sostituto e quello gia' sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto della maggiore o minore morbilita' legata alla stagione. Non e' consentito al sostituto di acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. 2. L'onorario professionale, deve essere corrisposto per intero al medico sostituto. 3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilita', i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20%, se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. 4. Il compenso di cui all'articolo 45, lettera B1, e' corrisposto al sostituto ove egli ne abbia diritto ai sensi del comma 2 della stessa lettera B1. 5. Ai medici sostituti spettano i compensi di cui all'art. 45, lettera C1 comma 2, lettera C2 commi 1 e 2, lettera C3, per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.