(Accordo-art. 1)
ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE LA CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968 
 
LA  PARTI  CONTRAENTI,  PARTI  ALLA  CONVENZIONE  SULLA  CIRCOLAZIONE
STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'2 NOVEMBRE 1968. 
IN VISTA di stabilire una maggiore uniformita' delle  norme  relative
alla circolazione stradale in Europa, 
HANNO CONVENUTO quanto segue: 
                           Articolo primo 
1. Le Parti contraenti, parti  alla  Convenzione  sulla  circolazione
stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, prenderanno  i
provvedimenti  appropriati   affinche'   le   norme   relative   alla
circolazione  stradale  in   vigore   sul   loto   territorio   siano
sostanzialmente conformi con le disposizioni dell'Annesso al presente
Accordo. 
2.  Sempre  che  non  siano  incompatibili  in  alcun  punto  con  le
disposizioni dell'Annesso al presente Accordo, 
   a)  tali  norme  possono   non   riprendere   quelle   determinate
disposizioni applicantisi a situazioni  che  non  si  presentano  sul
territorio delle Parti contraenti in causa; 
   b) tali norme possono  contenere  disposizioni  non  previsti  nel
presente Annesso. 
3. Le disposizioni del  presente  articolo  non  obbligano  le  Parti
contenenti a prevedere sanzioni penali per qualunque infrazione  alle
disposizioni   dell'Annesso   incorporate   nelle   loro   norme   di
circolazione.