(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
1. Ogni Stato potra', all'atto della firma del presente Accordo o del
deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare  che
non si considera vincolato dall'Articolo 9 del presente  Accordo,  le
altre Parti contraenti non  saranno  vincolate  dall'articolo  9  nei
confronti  di  una  qualunque  delle  Parti  contraenti   che   avra'
effettuato tale dichiarazione. 
2. Le riserve al presente Accordo, diverse dalla riserva  di  cui  al
paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a patto che siano
formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del  deposito
dello strumento di ratifica o di adesione, che esse siano  confermate
in detto strumento. 
3. Ogni Stato, all'atto del deposito del suo  strumento  di  ratifica
del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo,  notifichera'  per
iscritto al Segretario generale in quale misura le  riserve  da  esso
eventualmente formulate alla Convenzione sulla circolazione  stradale
aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 si applicano al presente
Accordo. Le riserve che non  fossero  state  oggetto  della  notifica
effettuata all'atto del deposito  dello  strumento  di  ratifica  del
presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, saranno  ritenute  non
applicarsi al presente Accordo. 
4.  Il  Segretario  Generale  comunichera'  le  riserve  e  notifiche
effettuate in applicazione del presente articolo, a tutti  gli  Stati
di cui all'art. 2 del presente Accordo. 
5. Ogni Stato  il  quale  abbia  effettuato  una  dichiarazione,  una
riserva o una notifica in virtu' del presente  articolo,  potra',  in
ogni  tempo,  ritirarla  con  notifica  indirizzata   al   Segretario
generale. 
6. Ogni riserva effettuata  in  conformita'  con  il  paragrafo  2  o
notificata in conformita' con il paragrafo 3 del presente articolo: 
   a)  modifica,  per  la  Parte  contraente  che  ha  effettuato   o
notificato detta  riserva,  le  disposizioni  dell'Accordo  che  sono
oggetto della riserva entro i limiti di quest'ultima; 
   b) modifica queste disposizioni entro i  medesimi  limiti  per  le
altre Parti contraenti per quanto riguarda i  loro  rapporti  con  la
Parte contraente che ha effettuato o ha notificato la riserva.