(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
   Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste  agli
articoli  6  e  11  del  presente  Accordo,  il  Segretario  generale
notifichera' alle  Parti  contraenti  ed  agli  altri  Stati  di  cui
all'articolo 2: 
a) le firme, ratifiche ed adesioni a titolo dell'articolo 2; 
b) le notifiche e dichiarazioni a titolo dell'articolo 3; 
c) le date di entrata  in  vigore  del  presente  Accordo  in  virtu'
dell'Articolo 4; 
d) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo
in conformita' con i paragrafi 2,5 e 7 dell'articolo 6; 
e) le denuncie a titolo dell'articolo 7; 
f) l'abrogazione del presente Accordo a titolo dell'articolo 8.