(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
1. Il presente Accordo sara' aperto fino al 31  dicembre  *1972  alla
firma  degli  Stati  che  sono  firmatari  della  Convenzione   sulla
circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968  o
vi hanno aderito e che sono membri della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite, o ammessi  alla  Commissione  a  titolo
consultivo in conformita' con il paragrafo 8 del  mandato  di  questa
Commissione. 
 
* In conformita' con la decisione adottata dal Comitato dei Trasporti
Interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il  quale
l'Accordo sara' aperto alla firma  e'  stato  prorogato  fino  al  31
dicembre 1972. 
2. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica dopo che lo Stato avra'
ratificato la Convenzione sulla  circolazione  stradale  aperta  alla
firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi abbia aderito. Gli strumenti di
ratifica   saranno   depositati   presso   il   Segretario   generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
3. Il presente Accordo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato  di
cui al paragrafo  1  del  presente  articolo  e  che  e'  Parte  alla
Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla  firma  a  Vienna
l'8 novembre 1968.  Gli  strumenti  di  adesione  saranno  depositati
presso il Segretario Generale.