(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
1. Il presente Accordo entrera' in vigore dodici mesi  dopo  la  data
del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 
2. Per ciascun Stato  che  ratifichera'  il  presente  Accordo  o  vi
aderira' dopo il deposito del  decimo  strumento  di  ratifica  o  di
adesione, l'Accordo entrera' in vigore dodici mesi dopo la  data  del
deposito, da parte di detto Stato, del suo strumento di ratifica o di
adesione. 
3. Se la data di entrata in vigore come risulta dai paragrafi 1  e  2
del  presente  articolo  e'   precedente   a   quella   che   risulta
dall'applicazione   dell'Articolo   47   della   Convenzione    sulla
circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8  novembre  1968,
e' a quest'ultima data che il presente Accordo entrera' in vigore  ai
sensi del paragrafo 1 del presente articolo.