(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
   Alla sua entrata in  vigore,  il  presente  Accordo  abroghera'  e
sostituira',  nei  rapporti  tra  le  Parti  contraenti,   le   norme
concernenti la circolazione stradale contenute  nell'Accordo  europeo
che  completa  la  Convenzione  sulla  circolazione  stradale  ed  il
Protocollo relativo alla segnaletica stradale  del  1949,  firmato  a
Ginevra il 16  settembre  1950  nonche'  l'Accordo  europeo  relativo
all'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione  del  1949  sulla
circolazione stradale,  relativo  alle  dimensioni  ed  ai  pesi  dei
veicoli ammessi a circolare su alcune strade delle  Parti  contraenti
in data 16 settembre 1950.