Articolo 5 Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo abroghera' e sostituira', nei rapporti tra le Parti contraenti, le norme concernenti la circolazione stradale contenute nell'Accordo europeo che completa la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950 nonche' l'Accordo europeo relativo all'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale, relativo alle dimensioni ed ai pesi dei veicoli ammessi a circolare su alcune strade delle Parti contraenti in data 16 settembre 1950.