(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
1. Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore
del presente Accordo, ogni Parte contraente  potra'  proporre  uno  o
piu'  emendamenti  all'Accordo.  Il  testo  di   ogni   proposta   di
emendamento, accompagnato da  un  esposto  delle  motivazioni,  sara'
inviato al Segretario Generale che lo comunichera' a tutte  le  Parti
contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilita' di far Sapere
al Segretario Generale entro un termine  di  dodici  mesi  a  seguito
della data di questa comunicazione: a)  se  accettano  l'emendamento,
oppure b) se esse lo respingono, oppure c) se esse desiderano che una
conferenza sia  convocata  per  esaminarlo.  Il  segretario  Generale
trasmettera' altresi' il testo dell'emendamento proposto  agli  altri
Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. 
2. a) Ogni proposta  di  emendamento  che  sia  stata  comunicata  in
conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo
sara'  ritenuta  accettata  se,  entro  il  termine  di  dodici  mesi
surriferito, meno di un terzo delle  Parti  contraenti  informano  il
Segretario  Generale  sia  che  respingono  l'emendamento,  sia   che
desiderano che  una  conferenza  sia  convocata  per  esaminarlo.  Il
Segretario generale notifichera a  tutte  le  Parti  contraenti  ogni
accettazione od ogni rifiuto dell'emendamento proposto, nonche'  ogni
domanda di convocazione di una conferenza. Se il  numero  totale  dei
rifiuti e delle domande ricevuti durante il  termine  specificato  di
dodici mesi e' inferiore al  terzo  del  numero  totale  delle  Parti
contraenti il Segretario  generale  notifichera'  a  tutte  le  Parti
contraenti che l'emendamento entrera' in  vigore  sei  mesi  dopo  la
scadenza del termine di dodici mesi specificato al  paragrafo  1  del
presente articolo per tutte le  Parti  contraenti,  ad  eccezione  di
quelle  che,  durante  il   termine   specificato,   hanno   respinto
l'emendamento o domandato  la  convocazione  di  una  conferenza  per
esaminarlo; 
   b) Ogni Parte contraente la quale, durante il termine  surriferito
di  dodici  mesi,  abbia  respinto  una  proposta  di  emendamento  o
domandato la convocazione di una conferenza per  esaminarlo,  potra',
in ogni tempo dopo  la  scadenza  di  detto  termine,  notificare  al
Segretario  generale  che  accetta  l'emendamento  ed  il  Segretario
generale  comunichera'  tale  notifica  a  tutte   le   altre   Parti
contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte  contraente
che avra' notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data  alla
quale il Segretario generale avra ricevuto la notifica. 
3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato  in  conformita'
con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro  il  termine  di
dodici mesi specificato al paragrafo 1 del  presente  articolo,  meno
della meta' del numero totale delle  Parti  contraenti  informano  il
Segretario Generale che esse respingono l'emendamento proposto  e  se
un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno
di cinque, lo informano che esse lo accettano o  che  desiderano  che
una conferenza sia convocata per esaminarlo, il  Segretario  Generale
convochera'  una  conferenza  al  fine  di  esaminare   l'emendamento
proposto od ogni altra proposta che gli venisse presentata in  virtu'
del paragrafo 4 del presente articolo. 
4. Se una conferenza e' convocata in conformita'  con  le  norme  del
paragrafo  3  del  presente  articolo,  il  Segretario  generale   vi
invitera' tutte  le  Parti  contraenti  e  gli  altri  Stati  di  cui
all'articolo 2 del presente Accordo. Egli  richiedera'  a  tutti  gli
Stati invitati alla Conferenza di presentargli al piu' tardi sei mesi
prima della data di apertura, tutte le proposte che  essi  desiderano
che  siano  esaminate  da  tale  Conferenza   oltre   all'emendamento
proposto, e comunichera' tali proposte almeno tre  mesi  prima  della
data di apertura della Conferenza, a tutti gli  Stati  invitati  alla
Conferenza. 
5. a) Ogni emendamento al presente Accordo sara'  ritenuto  accettato
se e' stato adottato dalla maggioranza  dei  due  terzi  degli  Stati
rappresentati alla Conferenza,  purche'  tale  maggioranza  raggruppi
almeno  i  due  terzi  delle  Parti  contraenti  rappresentate   alla
Conferenza. Il Segretario generale  notifichera'  a  tutte  le  Parti
contraenti l'adozione dell'emendamento e questo  entrera'  in  vigore
dodici mesi dopo  la  data  di  tale  notifica  per  tutte  le  Parti
contraenti ad  eccezione  di  quelle  che,  durante  questo  periodo,
avranno  notificato  al  Segretario  generale  che  esse   respingono
l'emendamento. 
   b) Ogni Parte contraente che avra' respinto un emendamento durante
il  periodo  sopraindicato  di  dodici  mesi  potra'  in  ogni  tempo
notificare  al  Segretario  generale  che  essa  lo  accetta  ed   il
Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti
contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte  contraente
che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la  data  alla
quale il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o  alla  fine
del periodo sopraindicato di dodici mesi, se tale data e'  posteriore
alla precedente. 
6. Se  la  proposta  di  emendamento  non  e'  considerata  accettata
conformemente  al  paragrafo  2  del  presente  articolo,  e  se  non
concorrono le condizioni  prescritte  al  paragrafo  3  del  presente
articolo per la  convocazione  di  una  Conferenza,  la  proposta  di
emendamento sara' considerata respinta. 
7. A prescindere dalla procedura di emendamento di cui  ai  paragrafi
da 1 a 6 del presente articolo, l'annesso al  presente  Accordo  puo'
essere  modificato  per  via  di  accordo  tra   le   Amministrazioni
competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'Amministrazione di  una
Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione  nazionale  la
obbliga  a  subordinare  il  suo  accordo  all'ottenimento   di   una
autorizzazione speciale a tal fine o all'approvazione  di  un  organo
legislativo il consenso dell'Amministrazione competente  della  Parte
contraente in oggetto alla modifica  dell'annesso  sara'  considerato
come dato quando tale Amministrazione avra' dichiarato al  Segretario
generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state
ottenute.  L'accordo  tra  le   Amministrazioni   pertinenti   potra'
prevedere che  le  antiche  disposizioni  dell'annesso  rimangano  in
vigore  in  tutto  o  in   parte,   per   un   periodo   transitorio,
contemporaneamente alle nuove. 
   Il Segretario Generale stabilira' la data  di  entrata  in  vigore
delle nuove disposizioni. 
8. Ciascun Stato al  momento  in  cui  firmera',  o  ratifichera'  il
presente Accordo o vi aderira', notifichera' al  Segretario  generale
nome ed indirizzo della sua  Amministrazione  competente  a  dare  il
benestare previsto al paragrafo 7 del presente articolo.