Articolo 7 Ogni Parte contraente potra' denunciare il presente accordo con notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica. Ogni Parte contraente la quale cessi di essere Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, cessera' alla stessa data di essere Parte al presente Accordo.