(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
   Ogni Parte contraente potra' denunciare il  presente  accordo  con
notifica scritta diretta al Segretario generale.  La  denuncia  avra'
effetto un anno dopo la data in  cui  il  Segretario  generale  avra'
ricevuto la notifica. Ogni Parte contraente la quale cessi di  essere
Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla  firma
a Vienna l'8 novembre 1968, cessera' alla stessa data di essere Parte
al presente Accordo.