(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
   Il presente Accordo cessera' di essere  in  vigore  se  il  numero
delle Parti contraenti e'  inferiore  a  cinque  durante  un  periodo
qualunque di dodici mesi consecutivi, nonche' in ogni momento in  cui
cessera' di  essere  in  vigore  la  Convenzione  sulla  circolazione
stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968.