(Tabella D)
                       TABELLA D (Articolo 33) 
                  Valutazione del rischio: Ambiente 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO 
1.1. Nel caso  di  sostanze  non  classificate  come  pericolose  per
l'ambiente, spetta all'Unita'  di  notifica  valutare  se  sussistano
validi  motivi  per  svolgere  una  caratterizzazione   del   rischio
esaminando in particolare i seguenti aspetti: 
     i) indicazioni di un potenziale di bioaccumulazione; 
     ii)  andamento  della  curva  tossicita'/tempo  nelle  prove  di
ecotossicita'; 
     iii) indicazioni di altri effetti dannosi sulla base di studi di
tossicita', per  esempio  classificazione  quale  sostanza  mutagena,
tossica o molto  tossica  o  nociva  con  la  frase  di  rischio  R40
("Possibilita' di effetti irreversibili") oppure R 48  ("Pericolo  di
seri danni per la salute causati da esposizione prolungata"); 
     iv) dati su sostanze strutturalmente analoghe. 
1.2. Qualora l'Unita'  di  notifica  ritenga  che  sussistono  validi
motivi per svolgere una caratterizzazione del rischio di una sostanza
non classificata pericolosa per l'ambiente e  per  la  quale  i  dati
relativi agli effetti sugli organismi sono insufficienti,  essa  pro-
cede, ove necessario, secondo il disposto dell'articolo 34, comma  1,
lettere b) o c). 
Valutazione del rapporto dose o concentrazione e risposta o effetto. 
2.1. In  questo  caso  si  deve  prevedere  la  concentrazione  della
sostanza sotto la quale non sono  previsti  effetti  dannosi  per  il
comparto ambientale a rischio. Questa concentrazione  e'  considerata
la prevedibile concentrazione  senza  effetti  (PNEC,  predicted  no-
effect concentration). 
2.2. La PNEC e' determinata in base alle informazioni  contenute  nel
fascicolo di notifica riguardanti gli effetti sugli  organismi,  come
descritto nel punto 5 dell'allegato VII, parte A, o VII, parte  B,  e
in base agli studi  di  ecotossicita'  descritti  nell'allegato  VIII
(livelli 1 e 2). 
2.3. Per il calcolo della PNEC si applica un fattore  di  valutazione
ai valori risultanti dai saggi sugli organismi,  per  esempio  LD  50
(dose letale media), CL  50  (concentrazione  letale  media),  CE  50
(concentrazione efficace media), CI 50 (concentrazione che  porta  ad
una  inibizione  del  50%  di  un  dato  parametro,  per  esempio  la
crescita),  NOEL(C)  (NOEL  concentrazione)  oppure   LOEL(C)   (LOEL
concentrazione). 
2.4. Il  fattore  di  valutazione  esprime  il  grado  di  incertezza
nell'estrapolazione dei dati sperimentali su un  limitato  numero  di
specie all'ambiente reale. Per tale motivo, quanto piu' sono  ampi  i
dati e quanto piu' lunga e' la durata delle prove, tanto piu' piccolo
sara' il grado di incertezza e la dimensione del fattore di 
valutazione . 
 
   Ad un valore di CL(E) 50 derivato dai risultati delle prove di 
tossicita' acuta e' generalmente applicato un fattore di  valutazione
di 1000; tuttavia tale fattore puo' essere ridotto alla luce di altre
informazioni pertinenti. Si applica un fattore  di  valutazione  piu'
basso ad un NOEC  derivato  dai  risultati  di  prova  di  tossicita'
cronica. 
3. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE 
3.1. La valutazione dell'esposizione deve  elaborare  una  previsione
della  concentrazione  della  sostanza  che  si  puo'   eventualmente
ritrovare nell'ambiente. 
Tale concentrazione e' detta la  concentrazione  ambientale  prevista
(PEC). In alcuni casi non e' tuttavia possibile  definire  il  PEC  e
occorre procedere ad una stima qualitativa dell'esposizione. 
3.2. Occorre determinare la PEC, o in sua mancanza svolgere la  stima
qualitativa dell'esposizione, solo per i comparti  ambientali  per  i
quali  sono  ragionevolmente   prevedibili   emissioni,   discariche,
eliminazione o distribuzione. 
3.3.  Per  il  calcolo  della  PEC  o  per   la   stima   qualitativa
dell'esposizione  ci  si  basa  sulle  informazioni   contenute   nel
fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte  A,  VII,  parte  B,
VII, parte C o all'allegato VIII compresi, ove necessario, i seguenti
elementi: 
     i) dati di esposizione opportunamente misurati; 
     ii) quantita' della sostanza commercializzata; 
     iii) forma  di  commercializzazione  o  di  utilizzazione  della
sostanza (es.: tale quale oppure come componente di un preparato); 
     iv) categorie di utilizzazione e grado di contenimento; 
     v) dati di lavorazione, ove necessaria; 
     vi) proprieta' fisico-chimiche della  sostanza,  in  particolare
punto di fusione, punto di ebollizione, pressione di vapore, tensione
superficiale, solubilita' in acqua, coefficiente di  ripartizione  n-
ottanolo/acqua; 
     vii)  vie  probabili  di  passaggio  ai  comparti  ambientali  e
potenziali di assorbimento/desorbimento e di degradazione; 
    viii) frequenza e durata dell'esposizione. 
3.4. La PEC o la stima qualitativa  dell'esposizione  delle  sostanze
commercializzate in  quantita'  inferiori  a  10  tonnellate/anno  (o
cumulativamente  50  tonnellate)  e'  normalmente   determinata   per
l'ambiente locale generico nel quale  puo'  verificarsi  un'emissione
della sostanza. 
4. CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO 
4.1. Per un dato comparto ambientale la caratterizzazione del rischio
comprende, per quanto possibile, un raffronto della PEC con la  PNEC,
in modo da poter calcolare  il  rapporto  PEC/PNEC.  Se  il  rapporto
PEC/PNEC e' inferiore o uguale a 1, si applica la conclusione di  cui
all'articolo 34, comma 1, lettera a). Se il rapporto e'  superiore  a
1, l'Unita' di notifica deve decidere, sulla  base  della  misura  di
tale rapporto e di  altri  fattori  pertinenti,  per  esempio  quelli
elencati  ai  punti  1.1(i)-1.1(iv),   quale   sia   la   conclusione
applicabile tra quelle di cui all'articolo 34, comma 1,  lettere  b),
c) o d). 
4.2 Qualora non sia stato possibile calcolare il  rapporto  PEC/PNEC,
la caratterizzazione del rischio  deve  comprendere  una  valutazione
qualitativa della probabilita' che si verifichi un dato effetto nelle
condizioni previste di esposizione. Dopo aver svolto tale valutazione
e tenendo conto di altri fattori pertinenti, quali quelli elencati al
punto  1.1,  l'Unita'  di  notifica  decide   quale   delle   quattro
conclusioni dell'articolo 34, comma 1, sia d'applicazione. 
5.INTEGRAZIONE 
5.1 Secondo il disposto dell'articolo 33,  la  caratterizzazione  del
rischio puo' riguardare piu' di un  comparto  ambientale.  In  questo
caso  l'Unita'  di  notifica  deve  decidere  quale   delle   quattro
conclusioni di cui all'articolo 34 applicare a ciascun comparto. Dopo
aver completato la valutazione del rischio, l'Unita' di notifica deve
riesaminare le  diverse  conclusioni  ed  elaborare  una  conclusione
integrata che tenga  conto  di  tutti  gli  effetti  di  quella  data
sostanza per l'ambiente.