ALLEGATO 4 CONTENUTI DEI PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE Parte A. I Piani di tutela delle acque devono contenere: 1. Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico ai sensi dell'articolo 42 e dell'allegato 3. Tale descrizione include: 1.1 Per le acque superficiali: - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici con indicazione degli ecotipi presenti all'interno del bacino idrografico e dei corpi idrici di riferimento cosi' come indicato all'allegato 1. 1.2 Per le acque sotterranee: - rappresentazione cartografica della geometria e delle caratteristiche litostratografiche e idrogeologiche delle singole zone; - suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee; 2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attivita' antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. Vanno presi in considerazione: - stima dell'inquinamento in termini di carico ( sia in tonnellate / anno che in tonnellate mese) da fonte puntuale (sulla base del catasto degli scarichi) - stima dell'impatto da fonte diffusa, in termine di carico, con sintesi delle utilizzazioni del suolo; - stima delle pressioni sullo state quantitativo delle acque, derivanti dalle concessioni e dalle estrazioni esistenti; - analisi di altri impatti derivanti dall'attivita' umana sullo stato delle acque; 3. Elenco e rappresentazione cartografica delle aree indicate al Titolo III, capo I, in particolare per quanto riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili cosi' come risultano dalla eventuale reidentificazione fatta dalle regioni; 4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell'articolo 43 e dell'allegato 1, ed una rappresentazione in formato cartografico dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati in conformita' a tali disposizioni per lo stato delle: 4.1 acque superficiali (stato ecologico e chimico); 41 acque sotterranee (stato chimico e quantitativo); 4.3 aree a specifica tutela; 5. Elenco degli obiettivi di qualita' definiti a norma dell'articolo 4 per l e acque superficiali, le acque sotterranee, includendo in particolare l'identificazione dei casi dove si e' ricorso alle 'disposizioni dell'articolo 5, commi 4 e 5 e le associate informazioni richieste in conformita' al suddetto articolo; 6 Sintesi del programma o programmi di misure adottati che deve contenere: 6.1 programmi di' misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici di cui all'articolo 5; 6.2 specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai fini del raggiungimento dei singoli obiettivi di qualita' per le acque a specifica destinazione di cui al titolo II capo II; 6.3 misure adottate ai sensi del Titolo III capo I; 6.4 misure adottate ai sensi del titolo III capo II, in particolare: - sintesi della pianificazione del bilancio idrico di cui all'articolo 22; - misure di risparmio e riutilizzo di cui agli articoli 25 e 26; 6. 5 misure adottate ai sensi titolo III del capo III, in particolare: - disciplina degli scarichi; - definizione delle misure per la riduzione dell'inquinamento degli scarichi da fonte puntuale; - specificazione dei casi particolari in cui sono stati autorizzati scarichi ai sensi dell'articolo 30; 6.6 informazioni su misure supplementari ritenute necessarie al fine di soddisfare gli obiettivi ambientali definiti; 6.7 informazioni delle misure intraprese al fine di evitare l'aumento dell'inquinamento delle acque marine in conformita' alle convenzioni internazionali; 6.8 relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e sintesi dei piani finanziari predisposti ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge; 7. Sintesi dei risultati dell'analisi economica, delle misure definite per la tutela dei corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualita', anche allo scopo di una valutazione del rapporto costi benefici delle misure previste e delle azioni relative all'estrazione e distribuzione delle acque dolci, della raccolta e depurazione e l'utilizzo delle acque reflue. 7.2 Sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare la stato di qualita' ambientale dei corpi idrici, al fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per assicurare il miglior rapporto costi benefici delle diverse misure; in particolare vanno presi in considerazione quelli riguardanti la situazione quantitativa del corpo idrico in relazione alle concessioni in atto e la situazione qualitativa in relazione al carico inquinante che viene immesso nel corpo idrico. 8. relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani piu' dettagliati adottati per determinati sottobacini. Parte B. Il primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque tutti i successivi aggiornamenti dovranno inoltre includere: 1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente versione del Piano di tutela delle acque, incluso una sintesi delle revisioni da effettuare ai sensi dell'articolo 5 comma 7, e degli articoli 18 e 19; 2. valutazione dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con la rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio per il periodo relativo al piano precedente, nonche' la motivazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali; 3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente versione del Piano di gestione dei bacini idrografici non realizzate; 4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate successivamente alla data di pubblicazione della precedente versione del Piano di tutela del bacino idrografico.
Note all'allegato 4: - L'articolo 11 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36 e' il seguente: "Art. 11 (Rapporti tra enti locali e oggetti gestori del servizio idrico integrato). - 1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformita' ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g). 2. La convenzione tipo prevede in particolare: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni. d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio; f) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; g) la facolta' di riscatto da parte degli enti locali secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902; h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; i) idonee garanzie finanziarie e assicurative; l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; m) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze. 3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalita', anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonche' i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.