(all. 4 - art. 1)
                             ALLEGATO 4
              CONTENUTI DEI PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE

   Parte A.

   I Piani di tutela delle acque devono contenere:

   1.   Descrizione   generale   delle   caratteristiche  del  bacino
idrografico  ai  sensi  dell'articolo  42  e  dell'allegato  3.  Tale
descrizione include:

   1.1 Per le acque superficiali:

   -  rappresentazione  cartografica  dell'ubicazione e del perimetro
dei  corpi  idrici con indicazione degli ecotipi presenti all'interno
del  bacino  idrografico e dei corpi idrici di riferimento cosi' come
indicato all'allegato 1.

   1.2 Per le acque sotterranee:

   -   rappresentazione   cartografica   della   geometria   e  delle
caratteristiche  litostratografiche  e  idrogeologiche  delle singole
zone;

   - suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee;

   2.   Sintesi   delle   pressioni  e  degli  impatti  significativi
esercitati   dall'attivita'   antropica   sullo   stato  delle  acque
superficiali e sotterranee. Vanno presi in considerazione:

   - stima dell'inquinamento in termini di carico ( sia in tonnellate
/  anno  che  in  tonnellate  mese) da fonte puntuale (sulla base del
catasto degli scarichi)

   -  stima  dell'impatto da fonte diffusa, in termine di carico, con
sintesi delle utilizzazioni del suolo;

   -  stima  delle  pressioni  sullo  state quantitativo delle acque,
derivanti dalle concessioni e dalle estrazioni esistenti;

   -  analisi  di  altri impatti derivanti dall'attivita' umana sullo
stato delle acque;

   3.  Elenco  e rappresentazione cartografica delle aree indicate al
Titolo  III,  capo  I,  in  particolare  per  quanto riguarda le aree
sensibili  e le zone vulnerabili cosi' come risultano dalla eventuale
reidentificazione fatta dalle regioni;

   4.   Mappa   delle   reti   di  monitoraggio  istituite  ai  sensi
dell'articolo  43  e  dell'allegato  1,  ed  una  rappresentazione in
formato  cartografico  dei  risultati  dei  programmi di monitoraggio
effettuati in conformita' a tali disposizioni per lo stato delle:

   4.1 acque superficiali (stato ecologico e chimico);

   41 acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);

   4.3 aree a specifica tutela;

   5.   Elenco   degli   obiettivi   di  qualita'  definiti  a  norma
dell'articolo  4  per  l  e acque superficiali, le acque sotterranee,
includendo  in  particolare  l'identificazione  dei  casi  dove si e'
ricorso  alle  'disposizioni  dell'articolo  5,  commi  4  e  5  e le
associate informazioni richieste in conformita' al suddetto articolo;

   6  Sintesi  del  programma o programmi di misure adottati che deve
contenere:

   6.1  programmi di' misure per il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientale dei corpi idrici di cui all'articolo 5;

   6.2 specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai fini
del  raggiungimento  dei singoli obiettivi di qualita' per le acque a
specifica destinazione di cui al titolo II capo II;

   6.3 misure adottate ai sensi del Titolo III capo I;

   6.4   misure  adottate  ai  sensi  del  titolo  III  capo  II,  in
particolare:

   -   sintesi  della  pianificazione  del  bilancio  idrico  di  cui
all'articolo 22;

   - misure di risparmio e riutilizzo di cui agli articoli 25 e 26;

   6.  5  misure  adottate  ai  sensi  titolo  III  del  capo III, in
particolare:

   - disciplina degli scarichi;

   -  definizione  delle  misure  per  la riduzione dell'inquinamento
degli scarichi da fonte puntuale;

   -   specificazione   dei   casi  particolari  in  cui  sono  stati
autorizzati scarichi ai sensi dell'articolo 30;

   6.6  informazioni  su  misure supplementari ritenute necessarie al
fine di soddisfare gli obiettivi ambientali definiti;

   6.7  informazioni  delle  misure  intraprese  al  fine  di evitare
l'aumento  dell'inquinamento  delle  acque marine in conformita' alle
convenzioni internazionali;

   6.8  relazione  sulle  iniziative  e  misure pratiche adottate per
l'applicazione  del  principio  del  recupero  dei  costi dei servizi
idrici  ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e sintesi dei piani
finanziari predisposti ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge;

   7.  Sintesi  dei  risultati  dell'analisi  economica, delle misure
definite  per la tutela dei corpi idrici e per il perseguimento degli
obiettivi  di  qualita',  anche  allo  scopo  di  una valutazione del
rapporto costi benefici delle misure previste e delle azioni relative
all'estrazione  e  distribuzione  delle acque dolci, della raccolta e
depurazione e l'utilizzo delle acque reflue.

   7.2   Sintesi  dell'analisi  integrata  dei  diversi  fattori  che
concorrono  a  determinare  la stato di qualita' ambientale dei corpi
idrici, al fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per
assicurare  il  miglior rapporto costi benefici delle diverse misure;
in  particolare  vanno  presi in considerazione quelli riguardanti la
situazione   quantitativa   del   corpo   idrico  in  relazione  alle
concessioni  in  atto  e  la  situazione  qualitativa in relazione al
carico inquinante che viene immesso nel corpo idrico.

   8.  relazione  sugli  eventuali  ulteriori  programmi o piani piu'
dettagliati adottati per determinati sottobacini.

   Parte B.

   Il  primo  aggiornamento  del  Piano di tutela delle acque tutti i
successivi aggiornamenti dovranno inoltre includere:

   1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente
versione  del  Piano di tutela delle acque, incluso una sintesi delle
revisioni  da  effettuare  ai  sensi dell'articolo 5 comma 7, e degli
articoli 18 e 19;

   2.  valutazione  dei  progressi effettuati verso il raggiungimento
degli  obiettivi ambientali, con la rappresentazione cartografica dei
risultati   del   monitoraggio  per  il  periodo  relativo  al  piano
precedente,  nonche'  la  motivazione  per  il mancato raggiungimento
degli obiettivi ambientali;

   3.  sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente
versione del Piano di gestione dei bacini idrografici non realizzate;

   4.    sintesi   di   eventuali   misure   supplementari   adottate
successivamente  alla data di pubblicazione della precedente versione
del Piano di tutela del bacino idrografico.
 
          Note all'allegato 4:

             - L'articolo 11 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36
          e' il seguente:

             "Art. 11 (Rapporti tra enti locali e oggetti gestori del
          servizio  idrico  integrato).  -  1.  La regione adotta una
          convenzione  tipo  e  relativo  disciplinare per regolare i
          rapporti  tra  gli  enti  locali di cui all'articolo 9 ed i
          soggetti   gestori   dei   servizi   idrici  integrati,  in
          conformita'   ai   criteri   ed   agli   indirizzi  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g).

             2. La convenzione tipo prevede in particolare:

             a)  il  regime  giuridico  prescelto per la gestione del
          servizio;

             b)    l'obbligo   del   raggiungimento   dell'equilibrio
          economico-finanziario della gestione;

             c)  la durata dell'affidamento, non superiore comunque a
          trenta anni.

             d) i criteri per definire il piano economico-finanziario
          per la gestione integrata del servizio;

             e)  le modalita' di controllo del corretto esercizio del
          servizio;

             f)  il  livello  di  efficienza  e  di affidabilita' del
          servizio  da  assicurare  all'utenza  anche con riferimento
          alla manutenzione degli impianti;

             g)  la  facolta'  di riscatto da parte degli enti locali
          secondo  i  principi  di  cui  al  titolo  I,  capo II, del
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

             h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti
          e  delle  canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4,
          comma  1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in condizioni
          di efficienza ed in buono stato di conservazione;

             i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

             l)  le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le
          condizioni  di  risoluzione  secondo  i principi del codice
          civile;

             m)  i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione delle
          tariffe   determinate   dagli   enti   locali  e  del  loro
          aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie
          di utenze.

             3.   Ai  fini  della  definizione  dei  contenuti  della
          convenzione  di  cui  al  comma  2,  i comuni e le province
          operano  la  ricognizione  delle  opere  di  adduzione,  di
          distribuzione,  di  fognatura  e di depurazione esistenti e
          definiscono  le  procedure  e  le  modalita', anche su base
          pluriennale,   per   assicurare   il   conseguimento  degli
          obiettivi   previsti  dalla  presente  legge.  A  tal  fine
          predispongono  sulla  base  dei  criteri  e degli indirizzi
          fissati   dalle  regioni,  un  programma  degli  interventi
          necessari  accompagnato  da  un  piano  finanziario  e  dal
          connesso  modello  gestionale  ed  organizzativo.  Il piano
          finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili,
          quelle  da  reperire  nonche'  i  proventi da tariffa, come
          definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.