(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato D)
                                                          Allegato D. 
                                                         (art. 32-45) 
 
                       PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
 
1. Le prestazioni aggiuntive  eseguibili  dai  medici  di  assistenza
primaria sono quelle elencate, in calce al presente allegato  D,  nel
nomenclatore-tariffario. 
 
2. Salvo che sia diversamente prevista  dal  nomenclatore-tariffario,
le prestazioni di particolare impegno professionale sono  eseguite  a
domicilio dell'utente o nello studio professionale convenzionato  del
medico di famiglia a seconda delle condizioni di salute del paziente. 
 
3. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al comma  1,  lo  studio
professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato;  fermo
restando il  potere-dovere  dell'Azienda  di  esercitare  i  previsti
controlli sull'idoneita' dello studio  professionale,  il  medico  e'
tenuto a  rilasciare  apposita  dichiarazione  scritta  indicante  le
prestazioni per la effettuazione delle quali  il  proprio  studio  e'
dotato delle corrispondenti necessarie attrezzare. 
 
4. Ai fini del pagamento dei compensi per le  prestazioni  aggiuntive
il medico e' tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese  il
riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del  mese  precedente.
Per  ciascuna  prestazione,  la  distinta  deve  indicare   data   di
effettuazione, nome, cognome, indirizzo e numero di codice  regionale
dell'assistito. 
 
5.  Nel  caso  di  prestazioni  multiple  o   singole   soggette   ad
autorizzazione dal Servizio, il medico deve inoltrare,  insieme  alla
distinta   riepilogativa    delle    prestazioni    aggiuntive,    la
autorizzazione ed il modulo  riepilogativo  di  prestazioni  multiple
autorizzate di cui all'Allegato S del presente  Accordo,  debitamente
controfirmato  dall'assistito,  o  da  chi  per   lui,   a   conferma
dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni. 
 
6. Il mancato invio della distinta  riepilogativa  dalle  prestazioni
entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della  possibilita'
di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo. 
 
7. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore,  il  caso
sara' esaminato ai fini del pagamento dai soggetti  di  cui  all'art.
14, comma 4. 
 
8.  Al  medico  spettano  compensi   onnicomprensivi   indicati   nel
nomenclatore-tariffario,  con  esclusione  di  quelli  previsti  alla
lettera "C". Fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, nessun onere
a qualsiasi titolo puo' far carico all'assistito. 
I compensi per le prestazioni aggiuntive sono  corrisposti  entro  il
secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui  al
punto 4. 
 
9.  Gli  emolumenti  riferiti  alle   prestazioni   aggiuntive,   con
esclusione di quelle previste alla lett. "C",  non  possono  superare
mensilmente il 16,60% per cento dei compensi corrisposti nello stesso
mese al medico a titolo di onorario professionale di cui all'art. 45,
lettera "A1, comma 1". 
 
10.  I  medici  della  continuita'  assistenziale  possono  eseguire,
nell'esercizio della propria attivita' convenzionale, le  prestazioni
aggiuntive previste dalla lettera A del  nomenclatore  tariffario  di
cui al presente Allegato. 
 
        NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
 
A - Prestazioni eseguibili senza autorizzazione: 
    

===================================================================
   Prestazioni                              01.01.1999  01.01.2000
===================================================================
1. Prima medicazione (*)                        23.530      23.860
2. Sutura di ferita superficiale                 6.340       6.430
3. Successive medicazioni                       11.760      11.930
4. Rimozione di punti di sutura e medicazione   23.530      23.860
5. Cateterismo uretrale nell'uomo               18.410      18.000
6. Cateterismo uretrale nella donna              6.850       6.950
7. Tamponamento nasale anteriore                10.740      10.890
8. Fleboclisi (unica-eseguibile in caso         23.530      21.860
di urgenza)
9. Lavanda gastrica                             23.540      23.860
10. Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione   11.760      11.930
antitetanica
11. Iniezione sottocutanea desensibilizzante(**) 17.600      17.840
12. Tampone faringeo, prelievo per esame          1.230       1.240
batteriologico (solo su pazienti non ambulabili)
.
B) Prestazioni eseguibili con autoriduzione sanitaria:
===================================================================
   Prestazioni                              01.01.1999  01.01.2000
===================================================================


    
1. Ciclo di fleboclisi (per ogni fleboclisi) 17.600 17.840 
2. Ciclo curativo di iniezioni endovenose 11.770 11.930 
   (per ogni iniezione) 
3. Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide 2.350 2.390 
   nello studio professionale del medico 
   (per prestazione singola) (***) 
4. Vaccinazioni non obbligatorie (****) 11.760 11.930 
 
C)  Prestazioni,  indicate  a  titolo   esemplificativo,   eseguibili
nell'ambito degli accordi regionali e aziendali di cui al capo VI. 
 
1. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento,  da  parte
del medico o della associazione di medici, di prestazioni  aggiuntive
retribuite, sia singole per il chiarimento del quesito diagnostico od
il monitoraggio delle patologie, che programmate,  nell'ambio  di  un
progetto  volto  all'attuazione  di  linee  guida   o   di   processi
assistenziali o  di  quant'altro  venga  concordato,  correlato  alle
attivita' previste dall'art. 70. 
 
2.  A  titolo  esemplificativo  si  individuano  alcune   prestazioni
correlate alle attivita' di cui all'art. 70, comma 1 e 2: 
 
Anziani: 
- test psicoattitudinali; 
- test per valutazione di abilita' e di socializzazione; 
- test verbali e non, per valutazione cognitiva. 
 
Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up, di: 
- patologie  infettive:  iniezione  di  gammaglobulina  antitetanica,
  vaccinazioni   individuali   e   partecipazione   a   campagne   di
  vaccinoprofilassi; 
- patologie   sociali   croniche   (diabete   mellito,   ipertensione
  arteriosa, cardiopatia ischemica,  dislipidemie):  ECG,  esame  del
  fondo oculare, diagnostica  di  laboratorio  (glicemia,  glicosuria
  delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plastici ecc.); 
- neoplasie: prelievo vaginale per esame oncocitologico,  colposcopia
  con eventuale prelievo per citologia, ricerca  del  sangue  occulto
  nelle feci, paracentesi, cateterismo vescicale, lavande  vescicali,
  iniezione  I.V.  singola  o  a  cicli  (ad  es.  di  antiblastici),
  fleboclisi singole o a cicli o quant'altro sia necessario  a  scopo
  preventivo o terapeutico; 
- patologia  reumatica  e  osteoarticolare:  artrocentesi,  iniezioni
endoarticolari, ionoforesi; 
- patologia  respiratoria  (asma,   bronchite   cronica,   allergie):
  spirometria  iniezioni  sottocutanee  desensibilizzanti,  cicli  di
  aerosol (***); 
- patologia genito-urinaria e disturbi della  minzione:  cateterismo,
  massaggio prostatico, uroflussimetria, prelievo vaginale per studio
  ormonale; 
- pazienti  sottoposti  a  manovre   chirurgiche   o   comunque   che
  necessitano  di  interventi  di  piccola  chirurgia  ambulatoriale:
  incisione di ascessi riduzione di lussazione. 
 
(*)  Per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non
precedentemente  medicata.  In caso di sutura si aggiunge la relativa
tariffa.

(**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero.

(***)  Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del medico deve
essere dotato di idonei impianti fissi.

(****)  Eseguibili  con  autorizzazione  complessiva  nell'ambito  di
programmi  di  vaccinazioni  disposti in sede regionale o di Azienda.
Per  la  conservazione  del  vaccino, che e' fornito dall'Azienda, lo
studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati
della  propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico
invia  apposita  relazione  all'Azienda.  I  compensi  relativi  alle
vaccinazioni  non  obbligatorie  non  rientrano nel calcolo di cui al
comma  6  del  presente  Allegato.  La vaccinazione antinfluenzale e'
compensata  con la tariffa di cui al presente Allegato anche nel caso
previsto  dall'art.  31,  comma  3, lettera c, salvo quanto stabilito
dall'art. 45, lettera A1, comma 2.