Articolo 15 Agenti venditori e intermediazione 1. Al fine di prevenire e di combattere la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora fatto, prevedono d'istituire un sistema di regolamentazione delle attivita' di coloro che praticano l'intermediazione. Questo sistema potrebbe includere una o piu' misure, come: a) l'esigenza di una registrazione per gli agenti venditori che operano sul loro territorio; b) l'esigenza di una licenza o di un'autorizzazione d'intermediazione; oppure c) l'esigenza d'indicare, sulle licenze o autorizzazioni d'importazione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento, il nome e la localizzazione degli agenti venditori che partecipano alla transazione. 2. Gli Stati Parte che hanno istituito un sistema di autorizzazioni per quanto riguarda l'nter-mediazione, come enunciato al paragrafo I del presente articolo, sono incoraggiati a fornire informazioni sugli agenti venditori e sulla mediazione quando scambiano informazioni ai sensi dell'articolo 12 del presente Protocollo, ed a conservare le informazioni relative agli agenti venditori ed all'inter-mediazione conformemente all'articolo 7 del presente Protocollo.