(Protocollo 2-art. 15)
                             Articolo 15 
                 Agenti venditori e intermediazione 
 
   1. Al fine di prevenire e di combattere  la  fabbricazione  ed  il
traffico illecito di  armi  da  fuoco,  di  loro  parti,  elementi  e
munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora  fatto,  prevedono
d'istituire un sistema di regolamentazione delle attivita' di  coloro
che praticano l'intermediazione. 
   Questo sistema potrebbe includere una o piu' misure, come: 
    a) l'esigenza di una registrazione per gli agenti  venditori  che
operano sul loro territorio; 
    b) l'esigenza di una licenza o di un'autorizzazione 
d'intermediazione; oppure 
    c)  l'esigenza  d'indicare,  sulle   licenze   o   autorizzazioni
d'importazione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento,
il nome e la localizzazione degli agenti  venditori  che  partecipano
alla transazione. 
   2.  Gli  Stati  Parte  che   hanno   istituito   un   sistema   di
autorizzazioni per quanto riguarda l'nter-mediazione, come  enunciato
al paragrafo I del presente articolo,  sono  incoraggiati  a  fornire
informazioni  sugli  agenti  venditori  e  sulla  mediazione   quando
scambiano  informazioni  ai  sensi  dell'articolo  12  del   presente
Protocollo, ed a conservare  le  informazioni  relative  agli  agenti
venditori ed all'inter-mediazione conformemente  all'articolo  7  del
presente Protocollo.