Articolo 7 Conservazione delle informazioni Ciascun Stato Parte garantisce la conservazione per almeno dieci anni delle informazioni relative alle armi da fuoco e, se del caso e ove possibile, alle loro parti, elementi e munizioni necessarie per seguire le tracce e individuare tali armi nonche' ove opportuno e possibile, le loro parti, elementi e munizioni che sono oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito, nonche' per prevenire e individuare tali attivita'. Le informazioni in oggetto sono le seguenti: a) i marchi appropriati richiesti in forza dell'articolo 8 del presente Protocollo; b) nel caso di transazioni internazionali relative ad armi da fuoco, le parti, gli elementi e le munizioni di queste ultime, le date di rilascio e di scadenza delle licenze o autorizzazioni richieste, il paese di esportazione, il paese d'importazione, i paesi di transito, se del caso, ed il destinatario finale nonche' la descrizione e la quantita' degli articoli.