(Protocollo 2-art. 7)
                             Articolo 7 
                  Conservazione delle informazioni 
 
   Ciascun Stato Parte garantisce la conservazione per  almeno  dieci
anni delle informazioni relative alle armi da fuoco e, se del caso  e
ove possibile, alle loro parti, elementi e munizioni  necessarie  per
seguire le tracce e individuare tali armi  nonche'  ove  opportuno  e
possibile, le loro parti, elementi e munizioni che  sono  oggetto  di
una fabbricazione o di un traffico illecito, nonche' per prevenire  e
individuare tali  attivita'.  Le  informazioni  in  oggetto  sono  le
seguenti: 
    a) i marchi appropriati richiesti in forza  dell'articolo  8  del
presente Protocollo; 
    b) nel caso di transazioni internazionali  relative  ad  armi  da
fuoco, le parti, gli elementi e le munizioni  di  queste  ultime,  le
date di  rilascio  e  di  scadenza  delle  licenze  o  autorizzazioni
richieste, il paese di esportazione, il paese d'importazione, i paesi
di transito, se del  caso,  ed  il  destinatario  finale  nonche'  la
descrizione e la quantita' degli articoli.