(Annesso)
                               ANNESSO 
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente annesso,
per  "Convenzione"  si  intende  la  Convenzione  sulla  circolazione
stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. 
2. Il presente annesso contiene unicamente integrazioni  e  modifiche
apportate alle disposizioni corrispondenti della Convenzione. 
3. Ad Articolo primo della Convenzione (Definizioni) 
   Alinea c) 
   Detto alinea andra' letto come segue:  "Per  "centro  abitato"  si
intende un'area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso e
di uscita sono specificamente indicate come tali"; 
   Alinea n) 
   I veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non supera 400  kg  (900
libbre) saranno assimilati ai motocicli. 
   Alinea addizionale, da inserire alla fine di detto Articolo 
   Tale alinea redatto come segue:  "Sono  assimilate  ai  pedoni  le
persone che spingono o trainano una carrozzella per bambini, malati o
infermi, o ogni altro veicolo di piccole dimensioni e  senza  motore,
nonche' le persone che conducono a mano, mentre camminano, un ciclo o
un ciclomotore, nonche' gli infermi che  viaggiano  in  una  sedia  a
rotelle da essi stessi azionata o che circola ad andatura di passo". 
4. Ad Articolo 3 della Convenzione (Obblighi delle Parti contraenti) 
   Paragrafo 4 
   Le misure che sono oggetto del presente paragrafo non potranno ne'
modificare la portata dell'Articolo 39 della Convenzione, ne' rendere
facoltativa la disposizione in esso contenuta. 
5. Ad Articolo 6 della Convenzione  (Ingiunzioni  date  dagli  agenti
preposti alla circolazione) 
   Paragrafo 3 
   Le disposizioni del presente paragrafo, che  sono  raccomandazioni
nella Convenzione, saranno obbligatorie. 
6. Ad Articolo 7 della Convenzione (Norme generali) 
   Paragrafo 2 
   Le disposizioni di detto paragrafo che sono raccomandazioni  nella
Convenzione, saranno obbligatorie. 
Paragrafi addizionali da inserire alla fine del presente Articolo 
   Detti paragrafi saranno redatti come segue: 
   "Gli utenti della strada debbono dar prova di grande  prudenza  in
presenza di bambini, di infermi, in particolare di ciechi  muniti  di
bastone bianco ed in presenza di persone anziane. 
   I conducenti  devono  stare  attenti  che  i  propri  veicoli  non
disturbino  gli  altri  utenti  della  strada  e  non  danneggino  le
proprieta' confinanti con la strada, soprattutto non provochino 
rumore, polvere o fumo quando essi siano evitabili." 
7. Ad Articolo 8 della Convenzione (Conducenti) 
   Paragrafo 2 
   La norma di detto  paragrafo  che  e'  una  raccomandazione  nella
Convenzione sara' obbligatoria. 
8. Ad Articolo 9 della Convenzione (Greggi) 
   La norma del presente Articolo, che e' una  raccomandazione  nella
Convenzione sara' obbligatoria. 
9. Ad Articolo 10 della Convenzione (Posizione sulla carreggiata) 
   Il titolo andra' letto come segue: "Posizione sulla strada". 
   Paragrafo integrativo da inserire subito dopo il paragrafo 1 di 
questo Articolo 
   Detto paragrafo sara' redatto come segue: 
"a) Ogni conducente deve, salvo  casi  di  forza  maggiore,  servirsi
esclusivamente delle  strade,  carreggiate  o  corsie,  se  esistono,
riservate alla circolazione di utenti della sua categoria. 
b) I ciclomotoristi, i ciclisti ed  i  conducenti  di  veicoli  senza
motore, nel caso che  non  esistano  carreggiate  o  corsie  ad  essi
riservate possono, se cio' e' possibile senza intralcio per gli altri
utenti della strada, utilizzare nel  senso  della  circolazione  ogni
eventuale banchina transitabile. 
10. Ad Articolo 11 della Convenzione  (Sorpasso  e  circolazione  per
file) 
   Paragrafo 5, alinea b) 
   Tale disposizione non sara' applicata. 
   Paragrafo 6 alinea b) 
   In conseguenza della non-applicazione dell'alinea b) del paragrafo
5 del presente Articolo, la disposizione contenuta nell'ultima  parte
di frase di detto alinea non sara' applicata. 
   Paragrafo 8, alinea b) 
   Tale alinea sara' redatto come segue: "Immediatamente prima e su i
passaggi a livello non provvisti  di  barriere  o  di  semi-barriere,
salvo che la circolazione vi sia regolata da segnali  semoforici  del
tipo utilizzato alle intersezioni stradali". 
11. Ad Articolo 12 della Convenzione (Incroci) 
   Paragrafo 2 
   Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Sulle strade di montagna
e sulle strade a forte pendenza aventi analoghe  caratteristiche,  in
cui l'incrocio e' impossibile o difficile, il conducente del  veicolo
che scende deve accostare il proprio veicolo per lasciar passare ogni
veicolo che sale, salvo il caso in cui le piazzole che permettono  ai
veicoli di ricoverarsi siano disposte lungo la  carreggiata  in  modo
tale che, tenuto conto della velocita' e della posizione dei veicoli,
il veicolo che sale disponga dinnanzi a se' di una piazzola e che una
retromarcia di uno dei veicoli sia necessaria se il veicolo che  sale
non si accosti su tale piazzola. Nel caso in cui uno dei due  veicoli
che stanno per  incrociare  debba  fare  retromarcia  per  consentire
l'incrocio, i veicoli con rimorchio hanno la priorita'  sugli  altri,
gli autocarri pesanti su quelli leggeri, gli autobus sugli autocarri. 
Se si tratta di veicoli della stessa categoria e' il  conducente  del
veicolo che scende che deve fare retromarcia salvo se questa  manovra
si presenta chiaramente piu' facile per il conducente del veicolo che
sale, in  particolare  se  esso  si  trova  nelle  vicinanze  di  una
piazzola. 
12. Ad Articolo 13 della Convenzione  (Velocita'  e  distanza  tra  i
veicoli) 
   Paragrafo 4 
   Tale paragrafo, compresi i suoi alinea a) e b) sara' redatto  come
segue: "Fuori dai centri abitati, sulle strade dove una  sola  corsia
e' adibita alla circolazione nel senso in questione,  allo  scopo  di
agevolare i sorpassi, i conducenti di veicoli soggetti a  limitazioni
particolari di velocita' e di veicoli o di complessi  di  veicoli  la
cui lunghezza fuori tutto superi 7 m (23 piedi) devono, salvo che non
effettuino  una  manovra  di  sorpasso  o  non   si   apprestino   ad
effettuarla, mantenere tra i loro veicoli ed i veicoli a  motore  che
li precedono una distanza  tale  che  i  veicoli  che  li  sorpassano
possano servirsi senza pericolo dello spazio lasciato libero  davanti
al veicolo. Questa disposizione non e' tuttavia applicabile quando la
circolazione e' molto intesa ne' quando il sorpasso e' vietato. 
13. Ad Articolo 14 della Convenzione (Prescrizioni  generali  per  le
manovre) 
   Paragrafo 1 
   Tale paragrafo sara' redatto  come  segue:  "Ogni  conducente  che
vuole eseguire una manovra, come uscire da una  fila  di  veicoli  in
sosta o entrarvi, spostarsi a destra o a sinistra  sulla  carreggiata
in particolare per cambiare corsia, svoltare a destra o  a  sinistra,
percorrere  un'altra  strada  o  per  entrare   in   una   proprieta'
fiancheggiante la strada, deve cominciare ad  eseguire  tale  manovra
soltanto dopo essersi assicurato che puo' farlo  senza  rischiare  di
costituire un pericolo per gli  altri  utenti  della  strada  che  lo
seguono, lo precedono o stanno per incrociarlo,  tenuto  conto  della
loro posizione, della loro direzione e della loro velocita'". 
14. Ad Articolo 15 della Convenzione (Prescrizioni particolari rela- 
tive ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico 
   La disposizione di questo Articolo,  che  e'  una  raccomandazione
nella Convenzione, sara' obbligatoria. 
15. Ad Articolo 18 della  Convenzione  (Intersezioni  ed  obbligo  di
cedere il passaggio) 
   Paragrafo 3 
   Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Ogni conducente  che  di
immetta da una proprieta' fiancheggiante La strada su di una  strada,
e' tenuto a cedere il passaggio agli utenti che  circolano  su  detta
strada". 
   Paragrafo 4, alinea b) 
   Tale alinea sara' redatto come segue: "Negli Stati in cui il senso
di circolazione e' a sinistra, la  precedenza  alle  intersezioni  e'
regolata da un segnale stradale o da una segnalazione orizzontale". 
16. Ad Articolo 20 della  Convenzione  (Prescrizioni  applicabili  ai
pedoni) 
   Paragrafo 1 
   Tale paragrafo sara' redatto come  segue:  "I  pedoni  devono  per
quanto possibile evitare di  utilizzare  la  carreggiata,  ma  se  la
utilizzano, essi debbono farlo con prudenza e non debbono senza 
necessita' disturbare o intralciare la circolazione." 
   Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il 
paragrafo 2 del presente Articolo 
   Tale  paragrafo  sara'  redatto   come   segue:   "Nonostante   le
disposizioni del paragrafo 2 di detto Articolo della Convenzione, gli
infermi che viaggiano in una sedia scorrevole, possono in tutti i 
casi circolare sulla carreggiata." 
   Paragrafo 4 
   Tale  paragrafo  sara'  redatto  come  segue:  "Quando  i   pedoni
circolano sulla carreggiata in  applicazione  del  paragrafo  2,  del
paragrafo addizionale da leggere immediatamente dopo questo paragrafo
2, e del paragrafo 3 del presente Articolo, essi debbono  tenersi  il
piu' possibile accostati al bordo della carreggiata". 
   Paragrafo 5 
   Tale paragrafo sara' letto come segue: 
   "a) Al di fuori dei centri  abitati,  quando  i  pedoni  circolano
sulla carreggiata, essi devono tenersi, salvo che cio'  non  metta  a
repentaglio la loro sicurezza e salvo  circostanze  particolari,  sul
lato opposto a quello corrispondente  al  senso  della  circolazione.
Tuttavia, le persone che spingono a mano un ciclo, un ciclomotore,  o
un motociclo, gli infermi che viaggiano in una sedia scorrevole ed  i
gruppi di pedoni accompagnati da una guida o che formano  un  corteo,
debbono tenersi sul lato della carreggiata che corrisponde  al  senso
della circolazione. Salvo che essi formino un corteo,  i  pedoni  che
circolano sulla carreggiata debbono, se possibile, comminare in  fila
semplice se la sicurezza della circolazione lo esige, in  particolare
in  caso  di  cattiva  visibilita'  o  della  forte  densita'   della
circolazione dei veicoli". 
   b) Le disposizioni dell'alinea a) del presente  paragrafo  possono
essere rese applicabili nei centri abitati. 
   Paragrafo 6, alinea c) 
   Tale alinea sara' redatto come  segue:  "Per  attraversare  al  di
fuori di un passaggio pedonale segnalato come tale  o  delimitato  da
segnaletica sulla carreggiata, i pedoni non debbono immettersi  sulla
carreggiata prima di  essersi  assicurati  che  possono  farlo  senza
intralciare  la  circolazione   dei   veicoli;   i   pedoni   debbono
attraversare la carreggiata perpendicolarmente al suo asse". 
17. Ad Articolo 21 della Convenzione  (Comportamento  dei  conducenti
nei confronti dei pedoni) 
   Paragrafo  addizionale,  da  inserire   immediatamente   dopo   il
paragrafo 1 di questo Articolo. 
   Questo paragrafo sara'  redatto  come  segue:  "Senza  pregiudizio
delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 7 e del paragrafo  1
dell'Articolo  13  della  Convenzione,  allorche'  non  esiste  sulla
carreggiata un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da
segnaletica  sulla  carreggiata,  i  conducenti  che   svoltano   per
immettersi su un'altra strada devono farlo  solo  lasciando  passare,
salvo anche ad arrestarsi all'occorrenza, i  pedoni  che  si  trovino
sulla carreggiata di questa altra strada alle condizioni previste  al
paragrafo 6 dell'Articolo 20 della Convenzione". 
   Paragrafo 3 
   Questa disposizione non sara' applicata. 
18. Ad Articolo 23 della Convenzione (Fermata e sosta) 
   Paragrafo 1 
   Questo paragrafo sara'  redatto  come  segue:  "Fuori  dei  centri
abitati, i veicoli e gli animali in fermata o in sosta debbono essere
posti per  quanto  possibile  fuori  della  carreggiata.  Nei  centri
abitati e fuori di essi, veicoli ed animali non debbono essere  posti
sulle piste ciclabili, ne' sui marciapiedi o sulle banchine  pedonali
salvo quando consentito dalla legislazione nazionale applicabile. 
   Paragrafo 2 alinea b) 
   Questo alinea sara' redatto come segue:  "I  veicoli  diversi  dai
cicli a due ruote, dai ciclomotori a due ruote o dai motocicli a  due
ruote senza  side-car  non  debbono  sostare  in  doppia  fila  sulla
carreggiata. I veicoli fermi o in sosta, con riserva dei casi in  cui
la disposizione dei luoghi permette diversamente, devono essere 
disposti parallelamente al bordo della carreggiata." 
   Paragrafo 3, alinea a) 
   Tale alinea sara' redatto come segue: "La fermata e la sosta di un
veicolo sono vietati sulla carreggiata: 
   i) a meno di 5 metri prima degli attraversamenti  pedonali,  sugli
attraversamenti e  passaggi  pedonali,  su  quelli  ciclabili  e  sui
passaggi a livello; 
   ii) sui  binari  tramviari  o  ferroviari  che  si  trovino  sulla
carreggiata, od in vicinanza di detti binari, ove da questa fermata o
sosta dovesse derivare ostacolo alla circolazione  dei  trams  e  dei
treni; 
   Testo addizionale, da inserire immediatamente dopo il punto ii) di 
questo alinea 
   Questo testo sara' redatto come segue: "Presso le intersezioni,  a
meno di 5 metri (16 piedi 1/2) dal prolungamento del filo piu' vicino
della  carreggiata  trasversale,  come  pure  entro  le  intersezioni
stesse, salvo indicazioni contrarie date a mezzo della segnaletica; 
   Paragrafo 3 alinea b 
   Testo addizionale da inserire immediatamente dopo il punto iii) di 
tale alinea 
   Tale testo sara' redatto come segue: "Nei luoghi in cui il veicolo
in sosta possa nascondere o mascherare un segnale stradale o un 
segnale semaforico alla vista degli utenti della strada" 
   Paragrafo 3, alinea c)i) 
   Tale disposizione sara' redatta come segue:  "In  prossimita'  dei
passaggi a  livello,  per  la  distanza  che  sara'  stabilita  dalla
legislazione nazionale ed a meno di m. 15 da una parte  e  dall'altra
delle fermate autobus, filobus e trams,  salvo  che  la  legislazione
nazionale non preveda distanze minori. 
   Paragrafo 3, alinea c)v) 
   Questa disposizione non sara' applicata. 
   Paragrafo 5 
   Questo paragrafo sara' redatto come segue:" 
   "a) Ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote  o
da  un  motociclo  a  due  ruote  senza  carrozzetta,  nonche'   ogni
rimorchio, agganciato o no,  fermo  sulla  carreggiata  fuori  di  un
centro abitato, deve essere presegnalato agli  altri  conducenti  che
sopraggiungono in guisa che questi siano avvertiti in anticipo  della
presenza del veicolo fermo/: 
   i) quando il conducente  e'  stato  costretto  a  fermare  il  suo
veicolo in un luogo in cui la fermata e' vietata, conformemente  alle
disposizioni del paragrafo 3b) i) o  ii)  di  questo  articolo  della
Convenzione, 
   ii) quando le  condizioni  sono  tali  che  i  conducenti  che  si
avvicinano non possono accorgersi in tempo, o  lo  possono  solo  con
gravi difficolta', dell'ostacolo costituito dal veicolo fermo. 
   b) le disposizioni dell'alinea a) del presente  paragrafo  possono
essere rese valevoli anche nei centri abitati. 
   c) Per l'applicazione delle disposizioni del  presente  paragrafo,
si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano l'utilizzazione
di uno dei dispositivi di cui al paragrafo 56 dell'Allegato  5  della
Convenzione". 
19. Ad Articolo 25 della Convenzione (Autostrade e strade affini) 
   Paragrafo 1 
   Tale paragrafo sara' redatto come segue: Sulle autostrade, nonche'
sulle strade di raccordo delle autostrade alla  viabilita'  ordinaria
segnalate come autostrade: 
   a) La circolazione  e'  vietata  ai  pedoni,  agli  animali,  alle
biciclette, ai ciclomotori se non sono assimilati, ai motocicli ed  a
tutti i veicoli  diversi  dagli  autoveicoli  e  dai  loro  rimorchi,
nonche' agli autoveicoli ed  ai  loro  rimorchi  che  non  siano  per
costruzione, suscettibile  di  raggiungere  in  piano  una  velocita'
prestabilita fissata dalla legislazione nazionale, ma  che  non  puo'
comunque essere inferiore a 40 km/ora; 
   b) e' vietato ai conducenti: 
   i) fermare i loro veicoli o sostare se non  nei  luoghi  di  sosta
autorizzati; in caso di immobilizzazione forzata di  un  veicolo,  il
conducente deve sforzarsi di portarlo fuori della carreggiata e anche
fuori delle corsie di emergenza e, se non puo' farlo, deve  segnalare
immediatamente a  distanza  la  presenza  del  veicolo  per  avvisare
sufficientemente in anticipo gli altri conducenti che si  avvicinano;
se si tratta di uno dei veicoli a  cui  si  applica  il  paragrafo  5
dell'Articolo 23 della Convenzione, si raccomanda che le legislazioni
nazionali prevedano l'utilizzazione di uno dei  dispositivi  previsti
al paragrafo 56 dell'Allegato 5 alla Convenzione; 
   ii) di  fare  conversione  ad  U,  o  retromarcia  o  invadere  lo
spartitraffico di terreno centrale, compresi i  raccordi  trasversali
colleganti le due carreggiate tra di loro". 
   Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il 
paragrafo 1 di questo Articolo 
   Tale paragrafo sara' redatto  come  segue:  "Quando  un'autostrada
comporta 3 o piu' corsie per ogni senso di circolazione e' vietato ai
conducenti di veicoli da trasporto  merci  di  peso  a  pieno  carico
superiore a 35 q.li, o di complessi  di  veicoli  lunghi  piu'  di  7
metri, di impegnare altre corsie  all'infuori  della  prima  e  della
seconda a partire dal bordo della carreggiata corrispondente al senso
di circolazione". 
   Paragrafo 4 
   Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Per  l'applicazione  del
paragrafo 1 del presente Articolo cosi' come  redatto  sopra,  e  del
paragrafo addizionale da inserire immediatamente dopo tale  paragrafo
1, nonche' dei paragrafi 2 e 3 di questo Articolo della  Convenzione,
sono assimilate  alle  autostrade  le  altre  strade  riservate  alla
circolazione automobilistica debitamente segnalate come tali ed alle 
quali le proprieta' laterali non hanno accesso." 
20.  Ad  Articolo  27  della  Convenzione  (Prescrizioni  particolari
applicabili ai ciclisti, ai ciclomotoristi, ed ai motociclisti). 
   Paragrafo 2 
   Tale paragrafo sara' redatto come segue: "E' vietato  ai  ciclisti
di circolare senza tenere il manubrio  con  almeno  una  mano,  farsi
trainare da un altro veicolo,  o  trasportare,  trainare  o  spingere
oggetti che disturbino la guida o che siano pericolosi per gli  altri
utenti  della  strada.  Le  stesse  disposizioni  si  applicano   nei
confronti dei ciclomotoristi e dei motociclisti ma, in  piu',  questi
debbono tenere il manubrio con le due mani, salvo  eventualmente  per
dare una segnalazione prescritta conformemente alla Convenzione". 
   Paragrafo 4 
   Tale paragrafo andra' redatto come segue: "I  ciclomotori  possono
essere autorizzati a circolare sulle piste  ciclabili  e  puo'  anche
esser loro vietato di circolare sulla restante carreggiata, se cio' 
e' utile." 
21. Ad Articolo 29 della Convenzione (Veicoli e rotaie) 
   Paragrafo 2 
   Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Norme  speciali  diverse
da quelle indicate al Capitolo II della Convenzione  potranno  essere
adottate per  la  circolazione  su  strada  dei  veicoli  su  rotaie.
Tuttavia, tali norme non potranno essere contrarie alle  disposizioni
del paragrafo 7 dell'Articolo 18 della Convenzione". 
   Paragrafo  addizionale,  da  inserire  alla  fine   del   presente
Articolo. 
   Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Il sorpasso dei  veicoli
su rotaie, in movimento o in o  sosta,  la  cui  sede  insista  sulla
carreggiata,  si  esegue  dalla  parte  corrispondete  al  senso   di
circolazione. Se l'incrocio ed il sorpasso non possono effettuarsi da
questa parte, a causa della  ristrettezza  di  spazio,  tali  manovre
possono effettuarsi dalla parte opposta a  quella  corrispondente  al
senso di circolazione, a condizione di non intralciare ne' mettere in
pericolo gli utenti circolanti in senso inverso. Sulle carreggiate  a
senso unico il sorpasso si puo'  effettuare  dalla  parte  opposta  a
quella  del  senso  di  circolazione,  quando   le   esigenze   della
circolazione lo giustificano". 
22. Ad Articolo 30 della Convenzione (Carico dei veicoli) 
   Paragrafo 4 
   L'inizio di questo paragrafo sara' redatto come segue: "I  carichi
che sporgono la sagoma del veicolo in  avanti,  verso  dietro  o  sui
lati, debbono essere segnalati in modo ben visibile in tutti  i  casi
in cui le loro sporgenze rischiano di non essere viste dai conducenti
degli altri veicoli; tra il calar della notte ed il levar del giorno,
nonche' negli altri momenti in cui la visibilita'  e'  insufficiente,
queste segnalazioni devono essere fatte davanti con una  luce  bianca
ed un dispositivo rifrangente bianco e dietro con una luce  rossa  ed
un dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a 
motore ...." 
   Paragrafo 4, alinea b 
   Tale alinea sara' redatto come segue: "Tra il calar della notte ed
il levar del giorno, e negli altri momenti in cui la  visibilita'  e'
insufficiente, i carichi sporgenti lateralmente oltre la  sagoma  del
veicolo in modo tale che la loro estremita' laterale venga a trovarsi
a piu' di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce  anteriore
di posizione del veicolo debbono essere segnalati verso  l'avanti,  e
analogamente debbono essere segnalati verso il dietro quelli  la  cui
estremita' laterale si trova a piu' di 0,40 m. (16 Pollici) dal bordo
esterno della luce di posizione posteriore rossa del veicolo". 
23. Articolo addizionale, da inserire immediatamente dopo l'Articolo 
30 della Convenzione 
   Tale Articolo sara' redatto come segue: 
   "(Trasporto di passeggeri)" 
   I passeggeri non dovranno essere trasportati in numero tale, o  in
maniera tale da rappresentare un pericolo". 
24. Ad Articolo  31  della  Convenzione  (Comportamento  in  caso  di
incidente) 
   Paragrafo 1 
   Alinea addizionale, da inserire alla fine di questo paragrafo 
   Tale alinea sara' redatto come segue: "Se l'incidente ha provocato
solo danni materiali e se una delle parti lese non  e'  presente,  le
persone  implicate  nell'incidente  debbono,  per  quanto  possibile,
fornire sul posto le proprie generalita' ed indirizzo ed in ogni caso
fornire al piu' presto queste informazioni alla parte lesa tramite la
via piu' diretta o altrimenti tramite la polizia". 
25. Ad Articolo 32  della  Convenzione  (Illuminazione:  Prescrizioni
generali) 
   Paragrafo 6 alinea a) 
   Tale paragrafo  sara'  redatto  come  segue:  "Le  carrozzelle  da
bambino, di malati o d'infermi, e tutti gli altri veicoli di piccole 
dimensioni e senza motore, spinte o trainate da pedoni;" 
   Paragrafi 7 
   Tale paragrafo sara' redatto come segue: 
   "a) Di notte quando circolano sulla carreggiata: 
   i) i gruppi di pedoni condotti da  una  guida  o  formanti  corteo
devono essere equipaggiati dal lato del traffico almeno da  una  luce
bianca o giallo-selettiva rivolta verso l'avanti, e da una luce rossa
all'indietro, oppure da un'uncia luce  arancione  rivolta  nelle  due
direzione; 
   ii) i conducenti di animali da  traino,  da  carico,  da  sella  e
quelli di bestiame devono essere equipaggiati dal lato  del  traffico
almeno da una luce bianca o gialla-selettivo rivolta verso l'avanti e
da una luce rossa all'indietro, oppure  da  un'unica  luce  arancione
visibile nelle due direzioni. 
   b) Le luci previste all'alinea a) del presente paragrafo non sono,
tuttavia obbligatorie circolando in un centro  abitato  adeguatamente
illuminato". 
26. Ad Articolo 34 della Convenzione (Deroghe) 
   Paragrafo 2 
   Tale paragrafo sara' redatto come segue: "I conducenti di  veicoli
prioritari, quando la loro circolazione e'  indicata  dagli  speciali
dispositivi di segnalazione del veicolo e con riserva di non  mettere
in  pericolo  gli  altri  utenti  della  strada,  non   sono   tenuti
all'osservanza in tutto o in parte delle norme del Capitolo II  della
Convenzione, comprese le modifiche apportatevi dal presente  Accordo,
diverse da quelle del paragrafo 2 del suo Articolo 6. I conducenti di
questi  veicoli  possono  azionare  tali  dispositivi   speciali   di
segnalazione solo  nei  casi  giustificati  dall'urgenza  della  loro
missione".