(all. 6 - art. 1)
                             ALLEGATO 6

   CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI

   Si  considera  area  sensibile un sistema idrico classificabile in
uno dei seguenti gruppi:

   a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale
gia'    eutrofizzati,    o    probabilmente    esposti   a   prossima
eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.

   Per   individuare  il  nutriente  da  ridurre  mediante  ulteriore
trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

   i)   nei   laghi   e   nei  corsi  d'acqua  che  si  immettono  in
laghi/bacini/baie  chiuse  con  scarso  ricambio idrico e ove possono
verificarsi  fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare e' il
fosforo,  a  meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe
alcuno effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi
provenienti  da ampi agglomerati si puo' prevedere di eliminare anche
l'azoto;

   ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con
scarso  ricambio  idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantita'
di  nutrienti,  se,  da  un lato, gli scarichi provenienti da piccoli
agglomerati  urbani  sono  generalmente  di  importanza  irrilevante,
dall'altro,  quelli  provenienti  da  agglomerati piu' estesi rendono
invece   necessari   interventi   di  eliminazione  del  fosforo  e/o
dell'azoto,  a meno che non si dimostri che cio' non avrebbe comunque
alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione:

   b)  acque  dolci  superficiali  destinate alla produzione di acqua
potabile  che  potrebbero  contenere,  in  assenza di interventi, una
concentrazione   di   nitrato   superiore   a   50   mg/L  (stabilita
conformemente  alle  disposizioni  pertinenti  della direttiva 75/440
concernente  la  qualita'  delle  acque  superficiali  destinate alla
produzione d'acqua potabile;)

   c)  aree  che  necessitano,  per  gli  scarichi  afferenti,  di un
trattamento  supplementare  al  trattamento  secondario  al  fine  di
conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente, norma.

   Ai   sensi  del  comma  2  punto  a)  dell'articolo  18,  sono  da
considerare  in  prima  istanza  come  sensibili  i  laghi  posti  ad
un'altitudine sotto i 1.000 sul livello del mare.