Allegato G.
(Art. 45)
ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE
NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI
Art. 1 - Prestazioni domiciliari
1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 39, comma 1,
lettera b), e' svolta assicurando, al domicilio personale del non
ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o
quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali
esigenze del paziente per:
- monitoraggio dello stato di salute dell'assistito;
- controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e
suggerimenti allo stesso e ai familiari;
- indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle
terapie, da annotare sul diario clinico;
- indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza
diurna, con riguardo alle peculiarita' fisiche e psichiche del
singolo paziente;
- indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla
scheda degli accessi fornita della Azienda;
- collaborazione con il personale dei servizi sociali della Azienda
per la necessita' del soggetto nei rapporti con la famiglia e con
l'ambiente esterno;
- predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con
carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica
periodica;
- attivazione degli interventi riabilitativi;
- tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita
dalla Azienda sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni
cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di
visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni
del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e
opportuno.