(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 1)
                                                          Allegato G. 
                                                            (Art. 45) 
 
                 ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE 
              NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI 
 
                  Art. 1 - Prestazioni domiciliari 
 
1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 39, comma  1,
lettera b), e' svolta assicurando, al  domicilio  personale  del  non
ambulabile,   la   presenza   effettiva   periodica   settimanale   o
quindicinale  o  mensile  del  medico  in  relazione  alle  eventuali
esigenze del paziente per: 
 
- monitoraggio dello stato di salute dell'assistito; 
- controllo sulle condizioni igieniche e sul  conforto  ambientale  e
suggerimenti allo stesso e ai familiari; 
- indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle
terapie, da annotare sul diario clinico; 
- indicazioni ai familiari, o  al  personale  addetto  all'assistenza
  diurna, con riguardo alle  peculiarita'  fisiche  e  psichiche  del
  singolo paziente; 
- indicazioni circa  il  trattamento  dietetico,  da  annotare  sulla
scheda degli accessi fornita della Azienda; 
- collaborazione con il personale dei servizi sociali  della  Azienda
  per la necessita' del soggetto nei rapporti con la famiglia  e  con
  l'ambiente esterno; 
- predisposizione  e  attivazione  di  "programmi  individuali"   con
  carattere di  prevenzione  o  di  riabilitazione  e  loro  verifica
  periodica; 
- attivazione degli interventi riabilitativi; 
- tenuta al domicilio di un'apposita  scheda  degli  accessi  fornita
  dalla Azienda sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni
  cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di
  visite specialistiche, le prestazioni  aggiuntive,  le  indicazioni
  del  consulente  specialista  e  quant'altro   ritenuto   utile   e
  opportuno.