(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 3)
        Art. 3 - Procedure per l'attivazione dell'assistenza 
  
1. La segnalazione del caso abbisognevole di  assistenza  domiciliare
puo' essere effettuata  dalla  Azienda  dal  medico  di  scelta,  dai
competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie. 
  
2. Fermi restando gli obblighi in materia di visite  domiciliari,  la
proposta motivata di attivazione dell'ADP deve essere  formulata,  in
ogni caso, dal medico di scelta con  precisazione  del  numero  degli
accessi e inviata o presenta al distretto. 
  
3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali  (di
massima) di tipo socio-sanitario nonche' le necessita'  di  eventuali
supporti di personale. 
  
4. Al fine di fornire al medico  della  Azienda  la  possibilita'  di
concordare sollecitatamente il programma assistenziale  proposto,  e'
necessario che dalla richiesta del  medico  di  famiglia  emerga  con
chiarezza,  oltre  la  diagnosi  motivata,   ogni   altra   eventuale
indicazione indicazione a confermare la oggettiva  impossibilita'  di
accesso del paziente allo studio del medico. 
  
5. L'esame del programma da  parte  del  medico  della  Azienda  deve
avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione  effettuata,  secondo  la
modalita' di  cui  sopra,  al  distretto  competente  per  territorio
riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato  riscontro
entro il termine  dinanzi  indicato  il  programma,  salvi  eventuali
successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato. 
  
6  In  caso  di  discordanza  sul  programma  da  parte  del   medico
dell'Azienda, questi e' tenuto a darne motivata comunicazione scritta
antro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, al  medico  di  libera
scelta, al fine di  apportare  al  programma  medesimo  le  modifiche
eventuali.  Apportate  tali  modifiche  al  programma,  questo  viene
riproposto per l'approvazione entro 7 giorni. 
  
7.  Eventuali  controversie  in  materia  di  assistenza  domiciliare
programmata sono affidate alla valutazione  congiunta  del  Direttore
del distretto e del medico di medicina  generale  membro  di  diritto
dell'Ufficio di coordinammo delle attivita' distrettuali. 
  
8.  In  reazione  a  particolari  difficolta'  locali,  l'Ufficio  di
coordinamento delle attivita' distrettuali puo'  definire  specifiche
modalita' procedurali atte a superarle.