(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 4)
                 Art. 4 - Rapporti con il distretto 
  
1. In relazione alle condizioni di  salute  di  ogni  soggetto  e  ai
conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli
interventi domiciliari, il medico di medicina generale ed  il  medico
responsabile a livello distrettuale dell'attivita'  sanitaria,  sulla
base del programma e delle procedure di cui al precedente articolo 3,
concordano: 
  
A) la durata  con  relativa  decorrenza  del  periodo  di  erogazione
   dell'assistenza sanitaria programmata  domiciliare,  che  comunque
   non  puo'  essere  superiore  ad  un  anno  (con  possibilita'  di
   proroga); 
  
B) la periodicita' settimanale o quindicinale o mensile degli accessi
   del medico di medicina generale al domicilio, che puo' variare  in
   relazione alla diversa intensita' dell'intervento come determinata
   dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto; 
  
C) i  momenti  di  verifica  comune  all'interno   del   periodo   di
   attivazione   al    fine    della    migliore    personalizzazione
   dell'intervento   in   reazione   alle    ulteriori    prestazioni
   infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca  diagnostica
   che necessitino al soggetto.