(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 5)
                     Art. 5 - Compenso economico 
  
1. Al medico di medicina  generale  oltre  all'ordinario  trattamento
economico e' corrisposto un compenso onnicomprensivo nella misura  di
regola ammontante a lire 35.800 per accesso, a far data dal 1.1.1999,
e di lire 36.600 dal 1.1.2000. 
  
2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze
previste dal programma concordato. 
  
3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di  ricovero
in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, e  il  venir
meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.