Art. 5 - Compenso economico 1. Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico e' corrisposto un compenso onnicomprensivo nella misura di regola ammontante a lire 35.800 per accesso, a far data dal 1.1.1999, e di lire 36.600 dal 1.1.2000. 2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato. 3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.