(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 6)
                   Art. 6 - Modalita' di pagamento 
  
1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala  al  distretto,
entro 10 giorni del mese successivo a quello di  effettuazione  della
prestazione,  tramite  apposito  riepilogo,   il   cognome   e   nome
dell'assistito e il  numero  degli  accessi  effettivamente  avvenuti
sulla base di quanto concordato. 
  
2.  Il  numero  degli  accessi  segnalati  dal  medico  deve  trovare
riscontro nella qualita' degli  accessi  annotati  dal  medico  sulla
scheda degli accessi presso il domicilio del paziente. 
  
3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla  scheda  degli
accessi. 
  
4 La liquidazione deve avvenire  nel  secondo  mese  successivo  alla
effettuazione delle prestazioni, che devono sempre essere documentate
alla Azienda nei tempi previsti.