(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 4)
                        Art. 4 - Sospensione 
  
1. L'assistenza puo' essere sospesa  in  qualsiasi  momento  sia  dal
medico di medicina generale che dalla Azienda, con decisione motivata
e con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in  ogni  caso  le
esigenze socio-sanitarie del paziente.