(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 5)
                   Art. 5 - Trattamento economico 
  
1. Al medico di medicina generale,  oltre  all'ordinario  trattamento
economico  di  cui   all'art.   45   e'   corrisposto   un   compenso
onnicomprensivo per ciascun accesso di lire  35.800  dal  1.1.1999  e
lire 36.600 dal 1.1.2000. 
  
2. Gli accessi del medico al domicilio  del  paziente  devono  essere
effettivi e devono rispettare le cadenze stabilite. 
  
3. Il trattamento economico cessa in caso di ricovero del paziente in
struttura sanitaria,  o  al  venir  meno  delle  condizioni  cliniche
inizialmente valutate. 
  
4.  In  caso  di  ricovero  in  struttura  sociale  il  programma  di
assistenza domiciliare integrata viene riformulato sulla  base  della
nuova  situazione  assistenziale.  Cessa  qualora  l'assistenza   sia
erogata mediante l'accordo regionale di cui  all'art.  39,  comma  1,
lettera c ).