(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 6)
                   Art. 6 - Modalita' di pagamento 
  
1. Al fine della corresponsione del compenso  il  medico  segnala  al
distretto, entro il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione  delle  prestazioni,  tramite  apposito  riepilogo,  il
cognome  e  nome   dell'assistito   e   il   numero   degli   accessi
effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. 
  
2. Effettuato il riscontro tra il programma concordato e gli  accessi
indicati  dal  medico,  i  documenti  sono  inoltrati  al  competente
servizio della Azienda per la liquidazione. 
  
3.  Il  numero  degli  accessi  segnalati  dal  medico  deve  trovare
riscontro nella quantita' degli accessi  annotati  dal  medico  sulla
scheda degli accessi presso il domicilio dell'assistito. 
  
4. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla  scheda  degli
accessi. 
  
5.  La  liquidazione  deve  avvenire  nel  corso  del  secondo   mese
successivo alla effettuazione delle  prestazioni  che  devono  sempre
essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.