Art. 171. 
 
        Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante 
 
  1. Il  trasferimento  di  proprieta'  del  veicolo  o  del  natante
determina, a scelta irrevocabile  dell'alienante,  uno  dei  seguenti
effetti: 
    a) la risoluzione del contratto a far  data  dal  perfezionamento
del trasferimento di proprieta', con diritto al rimborso del rateo di
premio  relativo  al  residuo  periodo  di  assicurazione  al   netto
dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo
334; 
    b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; 
    c) la sostituzione del contratto  per  l'assicurazione  di  altro
veicolo o, rispettivamente, di un altro natante  di  sua  proprieta',
previo l'eventuale conguaglio del premio. 
  2. Eseguito il trasferimento  di  proprieta',  l'alienante  informa
contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme
al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione. 
  3. La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla  data
del  rilascio  del  nuovo  certificato  e,  ove  occorra,  del  nuovo
contrassegno relativo al veicolo o al natante  secondo  le  modalita'
previste  dal  regolamento  adottato,  su  proposta  dell'ISVAP,  dal
Ministro delle attivita' produttive.