Art. 449 
 
                      Competenze del comandante 
 
1.  Il  comandante  indirizza  le  attivita'  dell'organismo  cui  e'
preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta
all'esterno nella sua unita'. Individua gli obiettivi da raggiungere,
fissa le relative priorita' e ne verifica il grado di realizzazione. 
2. Il comandante,  con  grado  dirigenziale  e  dotato  di  autonomia
amministrativa,  se  non  e'  supportato  da  uno   degli   organismi
logistico-amministrativi di cui all'articolo 447,  comma  1,  lettera
i), esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la
realizzazione di ciascun programma e, se di grado  non  dirigenziale,
secondo i limiti di valore allo scopo previsti nel titolo IV. 
3. Il comandante puo' intervenire negli atti relativi  alla  gestione
amministrativa dell'organismo e adotta, ove  occorre,  sotto  la  sua
responsabilita',  i  provvedimenti   necessari,   dandone   immediata
comunicazione all'autorita' competente. 
4. Nei casi di particolare gravita' e  urgenza,  il  comandante  puo'
adottare provvedimenti di competenza  di  organi  superiori,  dandone
immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.