Art. 449 Competenze del comandante 1. Il comandante indirizza le attivita' dell'organismo cui e' preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno nella sua unita'. Individua gli obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorita' e ne verifica il grado di realizzazione. 2. Il comandante, con grado dirigenziale e dotato di autonomia amministrativa, se non e' supportato da uno degli organismi logistico-amministrativi di cui all'articolo 447, comma 1, lettera i), esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma e, se di grado non dirigenziale, secondo i limiti di valore allo scopo previsti nel titolo IV. 3. Il comandante puo' intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dell'organismo e adotta, ove occorre, sotto la sua responsabilita', i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorita' competente. 4. Nei casi di particolare gravita' e urgenza, il comandante puo' adottare provvedimenti di competenza di organi superiori, dandone immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.