Art. 75. 
 
  Le macchine che  durante  il  funzionamento  possono  dar  luogo  a
proiezioni di materiali o particelle di qualsiasi natura o dimensione
devono, per quanto possibile, essere provviste di chiusura, schermi o
altri mezzi di intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano
colpiti.