Art. 302. Organizzazione dell'insegnamento 1. L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria. 2. Esso e' impartito nella scuola media per classi e nella scuola secondaria superiore e artistica per squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.