Art. 304. 
                      Voto di educazione fisica 
 
  1. Il voto di educazione fisica non e' compreso nel  calcolo  della
media dei punti ai fini  dell'ammissione  ad  esami,  dell'iscrizione
alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche. 
  2. In deroga a quanto previsto nel comma 1  per  gli  alunni  degli
istituti magistrali il voto di  educazione  fisica  e'  compreso  nel
calcolo della media dei punti ai  fini  dell'ammissione  agli  esami,
dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse. 
  3.  Gli  alunni  degli  istituti  magistrali  non  possono   essere
esonerati dalla frequenza  alle  lezioni  di  educazione  fisica,  ma
possono   ottenere   soltanto   la   dispensa   dall'esecuzione    di
esercitazioni pratiche. Gli  alunni  degli  istituti  anzidetti  e  i
candidati privatisti che sono  stati  esonerati  dalle  esercitazioni
pratiche di educazione  fisica,  possono  conseguire  il  diploma  di
abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.