Art. 307. Servizi periferici - coordinatore 1. L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica e' di competenza dei provveditori agli studi, che possono avvalersi, nei limiti di cui all'articolo 456, della collaborazione di un preside o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo puo' essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.