Art. 359 
 
 
                         Area web riservata 
 
    1. L'area web riservata di  cui  all'articolo  40,  comma  6,  e'
realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita  l'Agenzia
per l'Italia digitale, avvalendosi delle  strutture  informatiche  di
cui all'articolo 6-bis, comma 4,  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). 
    2. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce
in particolare: 
    a) la codifica  degli  eventi  che  generano  avvisi  di  mancata
consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non  imputabili
al destinatario; 
    b) le modalita' di inserimento automatico  degli  atti  nell'area
web riservata; 
    c)  le  modalita'  di  accesso  a  ciascuna  area  da  parte  dei
rispettivi titolari; 
    d) le  modalita'  di  comunicazione  al  titolare  dell'area  web
riservata del link per accedere agevolmente  all'atto  oggetto  della
notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del
perfezionamento   della   notifica,   gia'   avvenuta   per   effetto
dell'inserimento di cui alla lettera seguente; 
    e) il contenuto e  le  modalita'  di  rilascio  alla  cancelleria
dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto  da  notificare
nell'area web riservata; 
    f) il contenuto della  ricevuta  di  avvenuta  notifica  mediante
inserimento  nell'area  web  riservata  e  le  modalita'   di   firma
elettronica; 
    g)  il  periodo  di  tempo  per  il  quale   e'   assicurata   la
conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata. 
    h) le misure necessarie ad  assicurare  la  protezione  dei  dati
personali. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 359: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6-bis  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              "Art. 6-bis. Indice  nazionale  dei  domicili  digitali
          delle imprese e dei professionisti. 
              1. Al fine di favorire  la  presentazione  di  istanze,
          dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni  e
          documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma  2  e
          le imprese e i professionisti in modalita'  telematica,  e'
          istituito il pubblico elenco  denominato  Indice  nazionale
          dei  domicili  digitali  (INI-PEC)  delle  imprese  e   dei
          professionisti,  presso  il  Ministero  per   lo   sviluppo
          economico. 
              2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
          partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
          registro   delle   imprese   e   gli   ordini   o   collegi
          professionali,   in   attuazione   di    quanto    previsto
          dall'articolo 16 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2. I domicili digitali  inseriti  in  tale  Indice
          costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione  e  notifica
          con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 
              2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai  collegi
          professionali  gli  attributi  qualificati   dell'identita'
          digitale ai fini di quanto  previsto  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 64, comma 2-sexies. 
              3. 
              4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine  del
          contenimento dei  costi  e  dell'utilizzo  razionale  delle
          risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
          per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell'Indice
          nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche
          delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del
          registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da
          emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, le modalita' di accesso  e  di
          aggiornamento. 
              5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
          modalita' e le  forme  con  cui  gli  ordini  e  i  collegi
          professionali comunicano all'Indice  nazionale  di  cui  al
          comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai  professionisti
          di  propria  competenza  e  sono  previsti  gli   strumenti
          telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per
          il tramite delle proprie strutture informatiche al fine  di
          ottimizzare  la  raccolta  e  aggiornamento  dei   medesimi
          indirizzi. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.".