Art. 362 
 
 
Trattazione  delle  controversie  concorsuali  presso  la  Corte   di
                             cassazione 
 
    1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione  incaricata  della
trattazione delle  controversie  di  cui  al  presente  codice,  sono
destinati  magistrati  nel  numero  richiesto  dalle   esigenze   del
servizio, tenuto  conto  dei  procedimenti  pendenti  e  pervenuti  e
dell'urgenza della definizione. 
    2. L'assegnazione del personale di magistratura alla  sezione  di
cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.